Art. 7 
 
 
                              Registri 
 
  1. Ai fini dei controlli, i frantoi, le imprese di  condizionamento
e i commercianti di olio sfuso  sono  obbligati  alla  tenuta  di  un
registro per ogni stabilimento e deposito, nel quale sono annotati le
produzioni, i movimenti e le lavorazioni dell'olio extra  vergine  di
oliva e dell'olio di oliva vergine. Nel caso di lavorazione per conto
terzi, i registri sono  tenuti  da  chi  procede  materialmente  alla
lavorazione. 
  2. Gli obblighi di cui al comma  1  per  gli  oli  assoggettati  al
sistema  di  controllo  delle  DOP/IGP  si  intendono  assolti  dagli
adempimenti  previsti  dal  regolamento  (CE)  n.  510/2006  e  dalle
relative disposizioni nazionali applicative. 
  3. Per gli olivicoltori che commercializzano olio allo stato  sfuso
e/o  confezionato,  purche'  ottenuto  esclusivamente   dalle   olive
provenienti da  oliveti  della  propria  azienda,  molite  presso  il
proprio frantoio o di terzi, l'obbligo di cui al comma 1  si  intende
assolto  dall'insieme  delle  informazioni  disponibili  nel  sistema
informativo geografico GIS, nel SIAN, nonche'  di  quelle  desumibili
dalla relativa documentazione commerciale  ed  amministrativa,  fermo
restando quanto disposto  dall'art.  2  del  decreto  ministeriale  4
luglio 2007 in materia di comunicazione dei dati di produzione. 
  4. I registri  di  cui  al  comma  1  dovranno  essere  tenuti  con
modalita' telematiche nell'ambito dei servizi del  SIAN,  secondo  le
disposizioni che saranno stabilite dall'ICQRF d'intesa con AGEA. 
  5. In attesa dell'attivazione dei  servizi  telematici  di  cui  al
comma 4,  i  registri  sono  tenuti  secondo  le  modalita'  indicate
nell'allegato 1 del presente decreto. In tal caso,  i  registri  sono
soggetti  alla  vidimazione  da  parte  dell'ufficio   dell'ICQRF   o
dell'ufficio regionale competente, ove e' ubicato lo  stabilimento  o
deposito.