Art. 7 Registri 1. Ai fini dei controlli, i frantoi, le imprese di condizionamento e i commercianti di olio sfuso sono obbligati alla tenuta di un registro per ogni stabilimento e deposito, nel quale sono annotati le produzioni, i movimenti e le lavorazioni dell'olio extra vergine di oliva e dell'olio di oliva vergine. Nel caso di lavorazione per conto terzi, i registri sono tenuti da chi procede materialmente alla lavorazione. 2. Gli obblighi di cui al comma 1 per gli oli assoggettati al sistema di controllo delle DOP/IGP si intendono assolti dagli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 510/2006 e dalle relative disposizioni nazionali applicative. 3. Per gli olivicoltori che commercializzano olio allo stato sfuso e/o confezionato, purche' ottenuto esclusivamente dalle olive provenienti da oliveti della propria azienda, molite presso il proprio frantoio o di terzi, l'obbligo di cui al comma 1 si intende assolto dall'insieme delle informazioni disponibili nel sistema informativo geografico GIS, nel SIAN, nonche' di quelle desumibili dalla relativa documentazione commerciale ed amministrativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 2 del decreto ministeriale 4 luglio 2007 in materia di comunicazione dei dati di produzione. 4. I registri di cui al comma 1 dovranno essere tenuti con modalita' telematiche nell'ambito dei servizi del SIAN, secondo le disposizioni che saranno stabilite dall'ICQRF d'intesa con AGEA. 5. In attesa dell'attivazione dei servizi telematici di cui al comma 4, i registri sono tenuti secondo le modalita' indicate nell'allegato 1 del presente decreto. In tal caso, i registri sono soggetti alla vidimazione da parte dell'ufficio dell'ICQRF o dell'ufficio regionale competente, ove e' ubicato lo stabilimento o deposito.