Art. 8 
 
 
                          Altri adempimenti 
 
  1.  In   attesa   dell'attivazione   dei   servizi   telematici   e
dell'individuazione delle modalita'  di  comunicazione  che  verranno
stabilite ai sensi dell'art. 5, comma 5, i frantoi che utilizzano  in
etichetta e nei documenti di accompagnamento del prodotto - sia  allo
stato sfuso che confezionato - una delle indicazioni  facoltative  di
cui  all'art.  5,  lettere  a)  e  b)  del  regolamento,  trasmettono
all'Ufficio dell'ICQRF una comunicazione preventiva che rimane valida
fino a che non intervengono variazioni in ordine a quanto comunicato. 
  2. La comunicazione di cui al comma 1 contiene: 
    a) il nome o la ragione sociale, il codice  fiscale,  la  partita
IVA, l'indirizzo dello stabilimento e degli eventuali depositi; 
    b) l'indicazione se l'impianto e' utilizzato per l'ottenimento di
oli di prima spremitura a freddo o di oli estratti a freddo; 
    c)  la  descrizione  del  tipo  di  impianto,  del   sistema   di
rilevamento   e   registrazione   della   temperatura   adottato    e
l'indicazione  della  fase  in  cui  avviene  il  rilevamento   della
temperatura. 
  3.  E'  fatto  obbligo  agli  operatori,   per   l'utilizzo   delle
indicazioni di cui all'art. 5, lettere c) e d)  del  regolamento,  di
esibire agli organi di controllo,  idonea  documentazione  attestante
l'effettuazione dell'esame organolettico o  dell'analisi  chimica,  a
seconda dei casi, per partita di prodotto che si intende qualificare,
conformemente ai metodi previsti dal regolamento (CEE) n.  2568/91  e
successive modifiche.