Art. 8 Altri adempimenti 1. In attesa dell'attivazione dei servizi telematici e dell'individuazione delle modalita' di comunicazione che verranno stabilite ai sensi dell'art. 5, comma 5, i frantoi che utilizzano in etichetta e nei documenti di accompagnamento del prodotto - sia allo stato sfuso che confezionato - una delle indicazioni facoltative di cui all'art. 5, lettere a) e b) del regolamento, trasmettono all'Ufficio dell'ICQRF una comunicazione preventiva che rimane valida fino a che non intervengono variazioni in ordine a quanto comunicato. 2. La comunicazione di cui al comma 1 contiene: a) il nome o la ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo dello stabilimento e degli eventuali depositi; b) l'indicazione se l'impianto e' utilizzato per l'ottenimento di oli di prima spremitura a freddo o di oli estratti a freddo; c) la descrizione del tipo di impianto, del sistema di rilevamento e registrazione della temperatura adottato e l'indicazione della fase in cui avviene il rilevamento della temperatura. 3. E' fatto obbligo agli operatori, per l'utilizzo delle indicazioni di cui all'art. 5, lettere c) e d) del regolamento, di esibire agli organi di controllo, idonea documentazione attestante l'effettuazione dell'esame organolettico o dell'analisi chimica, a seconda dei casi, per partita di prodotto che si intende qualificare, conformemente ai metodi previsti dal regolamento (CEE) n. 2568/91 e successive modifiche.