Art. 9 Identificazione delle partite 1. La categoria dell'olio di oliva e le indicazioni di cui agli articoli 4 e 5, lettere a) e b) del regolamento figurano in maniera chiara e leggibile sui recipienti di stoccaggio del prodotto. Ciascun recipiente di stoccaggio riporta l'indicazione della capacita' totale e di un numero identificativo ed e' munito di un dispositivo di misurazione per la valutazione della quantita' dell'olio contenuto. 2. Le partite di olio confezionate non ancora etichettate, detenute in magazzino, devono essere identificate mediante un cartello recante il lotto, il numero di confezioni, la loro capacita', la designazione dei prodotti compresa quella dell'origine e delle eventuali indicazioni facoltative di cui all'art. 5 del regolamento. 3. I documenti utilizzati per la movimentazione degli oli, oltre alla categoria e alla quantita' dell'olio, alla data di emissione, nominativo e all'indirizzo dello speditore e del destinatario, riportano le indicazioni di cui all'art. 4 e, se utilizzate, quelle di cui all'art. 5, lettere a) e b), del regolamento.