Art. 9 
 
 
                    Identificazione delle partite 
 
  1. La categoria dell'olio di oliva e le  indicazioni  di  cui  agli
articoli 4 e 5, lettere a) e b) del regolamento figurano  in  maniera
chiara e leggibile sui recipienti di stoccaggio del prodotto. Ciascun
recipiente di stoccaggio riporta l'indicazione della capacita' totale
e di un numero identificativo ed  e'  munito  di  un  dispositivo  di
misurazione per la valutazione della quantita' dell'olio contenuto. 
  2. Le partite di olio confezionate non ancora etichettate, detenute
in magazzino, devono essere identificate mediante un cartello recante
il lotto, il numero di confezioni, la loro capacita', la designazione
dei  prodotti  compresa  quella  dell'origine   e   delle   eventuali
indicazioni facoltative di cui all'art. 5 del regolamento. 
  3. I documenti utilizzati per la movimentazione  degli  oli,  oltre
alla categoria e alla quantita' dell'olio, alla  data  di  emissione,
nominativo  e  all'indirizzo  dello  speditore  e  del  destinatario,
riportano le indicazioni di cui all'art. 4 e, se  utilizzate,  quelle
di cui all'art. 5, lettere a) e b), del regolamento.