Art. 3 Prescrizioni di carattere generale 1. L'organismo nazionale italiano di accreditamento si conforma ai principi e alle prescrizioni seguenti: a) opera senza fini di lucro; b) e' dotato di un modello organizzativo atto a garantire che l'accreditamento, indipendentemente dall'utilizzo su base obbligatoria o volontaria previsto, sia effettuato come attivita' di interesse pubblico; c) non offre ne' fornisce attivita' o servizi forniti dagli organismi di valutazione della conformita', non fornisce servizi di consulenza ne' possiede azioni o ha un interesse finanziario o gestionale in organismi di valutazione di conformita'; d) e' dotato di requisiti strutturali, di risorse umane e procedurali di riservatezza e gestione dei reclami necessari per essere membro dell'infrastruttura europea di accreditamento di cui all'art. 14 del regolamento; e) istituisce e gestisce apposite strutture atte a garantire la partecipazione effettiva ed equilibrata di tutte le parti interessate, sia in seno alla propria organizzazione sia nell'ambito dell'infrastruttura europea di accreditamento di cui all'art. 14 del regolamento; f) non entra in concorrenza con gli organismi di valutazione della conformita'; g) non entra in concorrenza con altri organismi nazionali di accreditamento.