Art. 2 
 
  1. Per il  compimento  delle  iniziative  previste  dalla  presente
ordinanza  e  specificamente   per   le   attivita'   negoziali,   il
Dipartimento della protezione civile e' autorizzato  a  derogare,  se
necessario e sulla base di specifica motivazione,  nel  rispetto  dei
principi generali dell'ordinamento  giuridico,  della  direttiva  del
Presidente del Consiglio dei Ministri  del  22  ottobre  2004  e  dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, agli articoli  6,  7,
8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 48, 55, 56, 57, 62,
63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 124, 125, 128, 130,
132, 141, e 241 del decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163  e
successive modificazioni ed integrazioni.