Art. 2 1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza e specificamente per le attivita' negoziali, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a derogare, se necessario e sulla base di specifica motivazione, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, agli articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 48, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 124, 125, 128, 130, 132, 141, e 241 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni.