Art. 3 1. Il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalita' da destinare all'attuazione delle iniziative finalizzate ad assicurare il soccorso alla popolazione della Repubblica di Haiti anche coerentemente con le relative finalizzazioni, se esistenti, e sempreche' concretamente realizzabili. In particolare, il Dipartimento e' autorizzato ad impiegare dette risorse, utilizzando procedure di somma urgenza, per assicurare ogni tipo di soccorso ed assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, anche mediante la fornitura di beni, servizi e la realizzazione di opere. 2. Le risorse di cui al comma 1, possono affluire al Fondo della protezione civile anche attraverso un conto corrente bancario allo scopo aperto dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente agli interessi attivi maturati sulla relativa giacenza. I predetti interessi attivi sono utilizzati dal Dipartimento della protezione civile per le medesime finalita' cui sono destinate le risorse stesse. L'individuazione dell'Istituto bancario presso cui aprire il predetto conto e' effettuata in termini di somma urgenza mediante gara informale con la raccolta di almeno tre offerte da parte di Istituti di primario rilievo nazionale. 3. Al personale del Dipartimento della protezione civile inviato nel territorio della Repubblica di Haiti si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.