Art. 3 
 
  1.  Il  Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato  a
ricevere risorse derivanti da donazioni ed  atti  di  liberalita'  da
destinare all'attuazione delle iniziative finalizzate  ad  assicurare
il  soccorso  alla  popolazione  della  Repubblica  di  Haiti   anche
coerentemente  con  le  relative  finalizzazioni,  se  esistenti,   e
sempreche'   concretamente   realizzabili.   In    particolare,    il
Dipartimento e' autorizzato ad impiegare dette  risorse,  utilizzando
procedure di somma urgenza, per assicurare ogni tipo di  soccorso  ed
assistenza alle popolazioni colpite dagli  eventi  calamitosi,  anche
mediante la fornitura di beni, servizi e la realizzazione di opere. 
  2. Le risorse di cui al comma 1, possono affluire  al  Fondo  della
protezione civile anche attraverso un conto  corrente  bancario  allo
scopo  aperto  dal  Dipartimento  della   protezione   civile   della
Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  unitamente  agli  interessi
attivi maturati sulla relativa giacenza. I predetti interessi  attivi
sono utilizzati dal  Dipartimento  della  protezione  civile  per  le
medesime  finalita'   cui   sono   destinate   le   risorse   stesse.
L'individuazione dell'Istituto bancario presso cui aprire il predetto
conto e'  effettuata  in  termini  di  somma  urgenza  mediante  gara
informale con la raccolta di almeno tre offerte da parte di  Istituti
di primario rilievo nazionale. 
  3. Al personale del Dipartimento della  protezione  civile  inviato
nel territorio della Repubblica di Haiti si applicano le disposizioni
di cui all'art. 22 dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.