IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE) n.  1234/2007,  recante  l'organizzazione
comune dei mercati agricoli  e  disposizioni  specifiche  per  taluni
prodotti agricoli; 
  Visto il regolamento (CE) n. 73/2009, che stabilisce  norme  comuni
relative ai regimi di sostegno diretto agli  agricoltori  nell'ambito
della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno
a favore degli agricoltori, e che  modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento
(CE) n. 1782/2003; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  795/2004,  recante  modalita'  di
applicazione  del   regime   di   pagamento   unico,   e   successive
modificazioni; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  796/2004  recante  modalita'   di
applicazione della condizionalita', della modulazione e  del  sistema
integrato di gestione e di controllo, e successive modificazioni; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  555/2008  recante  modalita'   di
applicazione del regolamento relativo all'organizzazione  comune  del
mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi
con i Paesi terzi,  al  potenziale  produttivo  e  ai  controlli  nel
settore vitivinicolo; 
  Visto  il  decreto  ministeriale   5   agosto   2004,   concernente
disposizioni per l'attuazione della riforma della  politica  agricola
comune e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto  il  decreto  ministeriale   23   luglio   2008   concernente
disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008
del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda  il
regime dell'estirpazione dei vigneti con premi; 
  Visto l'art. 4, comma 3, della legge  29  dicembre  1990,  n.  428,
concernente disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia  alle  Comunita'  europee,  cosi'  come
modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2004, n.
157, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2004  n.  204,
con il quale si dispone che  il  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, nell'ambito di  propria  competenza,  provvede  con  decreto
all'applicazione nel territorio  nazionale  dei  regolamenti  emanati
dalla Comunita' europea; 
  Considerato che occorre assegnare i  titoli  all'aiuto  nell'ambito
del regime di pagamento unico ai produttori che abbiano  ricevuto  un
premio all'estirpazione dei vigneti nell'anno precedente; 
  Considerato che il valore unitario di tali titoli all'aiuto e' pari
alla media regionale del valore dei titoli  all'aiuto  della  regione
considerata e, comunque, non superiore a 350 €/ha; 
  Considerato che nel settore vitivinicolo esiste gia' da  tempo  una
ripartizione territoriale in zone viticole, stabilite dalla normativa
comunitaria di  settore,  ed  e',  pertanto,  adeguato  continuare  a
mantenere  tale  ripartizione  territoriale  anche  ai   fini   della
determinazione della media regionale del valore dei titoli  all'aiuto
da assegnare a seguito dell'estirpazione dei vigneti; 
  Ritenuto opportuno, per la determinazione dei  valori  delle  medie
regionali, utilizzare i dati consolidati  piu'  recenti  relativi  al
valore dei titoli all'aiuto assegnati all'interno delle zone viticole
medesime; 
  Ritenuto che, al fine di assicurare la parita' di  trattamento  tra
gli agricoltori che  entreranno  nel  regime  di  pagamento  unico  a
seguito dell'estirpazione di  vigneti  in  anni  differenti,  non  e'
appropriato rivedere gli importi delle medie regionali; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza Permanente Stato Regioni  nella
seduta del 29 ottobre 2009. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  Il presente decreto  stabilisce  le  condizioni  per  l'accesso  al
regime di pagamento  unico  da  parte  degli  agricoltori  che  hanno
beneficiato del premio all'estirpazione.