IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli; Visto il regolamento (CE) n. 73/2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003; Visto il regolamento (CE) n. 795/2004, recante modalita' di applicazione del regime di pagamento unico, e successive modificazioni; Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalita' di applicazione della condizionalita', della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo, e successive modificazioni; Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 recante modalita' di applicazione del regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, concernente disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 23 luglio 2008 concernente disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda il regime dell'estirpazione dei vigneti con premi; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2004 n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; Considerato che occorre assegnare i titoli all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico ai produttori che abbiano ricevuto un premio all'estirpazione dei vigneti nell'anno precedente; Considerato che il valore unitario di tali titoli all'aiuto e' pari alla media regionale del valore dei titoli all'aiuto della regione considerata e, comunque, non superiore a 350 €/ha; Considerato che nel settore vitivinicolo esiste gia' da tempo una ripartizione territoriale in zone viticole, stabilite dalla normativa comunitaria di settore, ed e', pertanto, adeguato continuare a mantenere tale ripartizione territoriale anche ai fini della determinazione della media regionale del valore dei titoli all'aiuto da assegnare a seguito dell'estirpazione dei vigneti; Ritenuto opportuno, per la determinazione dei valori delle medie regionali, utilizzare i dati consolidati piu' recenti relativi al valore dei titoli all'aiuto assegnati all'interno delle zone viticole medesime; Ritenuto che, al fine di assicurare la parita' di trattamento tra gli agricoltori che entreranno nel regime di pagamento unico a seguito dell'estirpazione di vigneti in anni differenti, non e' appropriato rivedere gli importi delle medie regionali; Acquisita l'intesa della Conferenza Permanente Stato Regioni nella seduta del 29 ottobre 2009. Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione Il presente decreto stabilisce le condizioni per l'accesso al regime di pagamento unico da parte degli agricoltori che hanno beneficiato del premio all'estirpazione.