Art. 2 
 
 
                           Ammissibilita' 
 
  1. Agli agricoltori che hanno partecipato al regime  di  aiuto  per
l'estirpazione  ai  sensi  dell'art.  85-sexdecies  e  seguenti   del
regolamento (CE) n. 1234/2007 viene assegnato un titolo all'aiuto  al
regime di pagamento unico per superficie estirpata per la quale hanno
ricevuto il premio all'estirpazione. 
  2. Per superficie estirpata si intende  la  superficie  cosi'  come
definita all'art. 75 del regolamento (CE) n. 555/2008. 
  3. Gli agricoltori presentano la domanda di fissazione  dei  titoli
all'aiuto, congiuntamente alla domanda  unica,  entro  il  15  maggio
dell'anno  successivo  all'anno  in  cui  hanno  ricevuto  il  premio
all'estirpazione.