Art. 2 Ammissibilita' 1. Agli agricoltori che hanno partecipato al regime di aiuto per l'estirpazione ai sensi dell'art. 85-sexdecies e seguenti del regolamento (CE) n. 1234/2007 viene assegnato un titolo all'aiuto al regime di pagamento unico per superficie estirpata per la quale hanno ricevuto il premio all'estirpazione. 2. Per superficie estirpata si intende la superficie cosi' come definita all'art. 75 del regolamento (CE) n. 555/2008. 3. Gli agricoltori presentano la domanda di fissazione dei titoli all'aiuto, congiuntamente alla domanda unica, entro il 15 maggio dell'anno successivo all'anno in cui hanno ricevuto il premio all'estirpazione.