IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge  22  dicembre  2008,  n.
203; 
  Visto l'accordo governativo  del  23  marzo  2009,  di  recepimento
dell'intesa del 10 marzo 2009 intervenuta presso  la  Regione  Lazio,
con il quale, considerata la situazione di crisi nella  quale  si  e'
trovata la ADR Engineering S.p.A., e' stato concordato il ricorso  al
trattamento  di  cassa  integrazione  guadagni  salariale,  ai  sensi
dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per
un periodo di 24 mesi, in favore di un numero  massimo  di  3  unita'
lavorative che verranno poste in CIGS a partire da non  oltre  il  15
aprile 2009; 
  Vista la nota della societa' Aeroporti di Roma  S.p.A.,  datata  21
aprile 2009, con la quale la  societa'  dichiara  che  per  tutte  le
aziende del Gruppo Aeroporti di Roma,  compresa  la  ADR  Engineering
S.p.A., la decorrenza del trattamento di cassa integrazione  guadagni
sara' il 1° giugno 2009, ferma restando al 14 aprile 2011 la scadenza
del trattamento, secondo quanto previsto dal sopracitato accordo  del
23 marzo 2009; 
  Visto il decreto n. 46128, del 27 maggio  2009,  con  il  quale  e'
stata  autorizzata  la   concessione   del   trattamento   di   cassa
integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di  2
unita' lavorative, della societa'  ADR  Engineering  S.p.A.,  per  il
periodo dal 1° giugno 2009 al 30 novembre 2009; 
  Vista l'istanza presentata in data 30 novembre 2009, con  la  quale
la societa' ADR Engineering S.p.A., ha richiesto la  concessione  del
trattamento  di  cassa  integrazione  guadagni  salariale,  ai  sensi
dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,  in
favore di un numero massimo di 2 unita' lavorative per il periodo dal
1° dicembre 2009 al 31 maggio 2010; 
  Ritenuto, per quanto precede, di  autorizzare  la  concessione  del
trattamento  di  cassa  integrazione  guadagni  salariale,  ai  sensi
dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203,  in
favore di 2 unita' lavorative, per il periodo dal 1° dicembre 2009 al
31 maggio 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre  2008,
n. 203, e'  autorizzata  la  concessione  del  trattamento  di  cassa
integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di  2
unita' lavorative, della societa'  ADR  Engineering  S.p.A.,  per  il
periodo dal 1° dicembre 2009 al 31 maggio 2010. 
  Unita': Fiumicino (Roma); 
  Matricola INPS: 7038451457; 
  Pagamento diretto: no.