IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003; Visto il regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, recante modalita' di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 73/2009; Visto il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, recante modalita' di applicazione della condizionalita', della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 73/2009; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990) cosi' come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, concernente disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune e successive modifiche e integrazioni; Considerato che con il regolamento (CE) n. 73/2009, sono state riviste le disposizioni riguardanti i regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune, in particolare le norme di concessione dell'aiuto specifico alla qualita' per il frumento duro che cessa a partire dal 2010; Considerato che occorre stabilire le modalita' per l'integrazione nel regime di pagamento unico degli importi erogati a titolo del suddetto regime di aiuto specifico, in particolare per quanto concerne il calcolo del valore dei titoli all'aiuto per ciascun agricoltore; Considerato che, ai fini dell'attribuzione dei titoli all'aiuto spettanti agli agricoltori, per evitare disparita' di trattamento tra gli stessi e' opportuno scegliere un periodo di riferimento che comprende l'intero arco temporale previsto dall'art. 64 del regolamento (CE) n. 73/2009; Ritenuto opportuno affidare all'AGEA il compito di attuare, con propri provvedimenti, le disposizioni del presente decreto; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 26 novembre 2009; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione Il presente decreto fissa disposizioni per l'integrazione dell'aiuto specifico alla qualita' per il frumento duro previsto dal Titolo IV, Capitolo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel regime di pagamento unico.