Art. 2 
 
 
               Ammissibilita' e periodo di riferimento 
 
  Gli importi relativi  all'aiuto  specifico  alla  qualita'  per  il
frumento duro di cui al precedente art. 1 sono attribuiti,  a  valere
dal  1°  gennaio  2010,  agli  agricoltori  che   rispondevano   alle
condizioni di ammissibilita'  per  tale  aiuto  per  almeno  un  anno
all'interno del periodo di presentazione di domanda unica 2005, 2006,
2007 e 2008.