Art. 3 Calcolo dei titoli all'aiuto 1. L'importo di riferimento e' calcolato moltiplicando la media quadriennale delle superfici ammissibili al premio specifico alla qualita' per il frumento duro ai sensi del Titolo IV, Capitolo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, dichiarate dall'agricoltore durante il periodo di cui al precedente art. 2, per l'importo del premio medesimo pari a 40 euro/ettaro. In deroga al precedente capoverso, per i nuovi agricoltori, cosi' come definiti all'art. 2, lettera l), del regolamento (CE) n. 1120/2009, che iniziano l'attivita' agricola durante il periodo di cui all'art. 2 del presente decreto, la media si basa sull'anno o sugli anni in cui hanno svolto l'attivita' agricola. 2. Gli importi di riferimento sono calcolati entro il massimale di 42,457 milioni di euro. In caso di superamento del predetto massimale, l'AGEA opera una riduzione percentuale uniforme degli importi di riferimento da attribuire agli agricoltori interessati. 3. Il calcolo del valore ed eventualmente del numero dei titoli all'aiuto e' effettuato secondo quanto previsto dall'art. 64 del regolamento (CE) n. 73/2009.