Art. 3 
 
 
                    Calcolo dei titoli all'aiuto 
 
  1. L'importo di riferimento e'  calcolato  moltiplicando  la  media
quadriennale delle superfici ammissibili  al  premio  specifico  alla
qualita' per il frumento duro ai sensi del Titolo IV, Capitolo 1, del
regolamento (CE) n. 1782/2003, dichiarate dall'agricoltore durante il
periodo di cui  al  precedente  art.  2,  per  l'importo  del  premio
medesimo pari a 40 euro/ettaro. 
  In deroga al precedente capoverso, per i nuovi  agricoltori,  cosi'
come definiti  all'art.  2,  lettera  l),  del  regolamento  (CE)  n.
1120/2009, che iniziano l'attivita' agricola durante  il  periodo  di
cui all'art. 2 del presente decreto, la media  si  basa  sull'anno  o
sugli anni in cui hanno svolto l'attivita' agricola. 
  2. Gli importi di riferimento sono calcolati entro il massimale  di
42,457 milioni di euro. 
  In caso di superamento del predetto  massimale,  l'AGEA  opera  una
riduzione  percentuale  uniforme  degli  importi  di  riferimento  da
attribuire agli agricoltori interessati. 
  3. Il calcolo del valore ed eventualmente  del  numero  dei  titoli
all'aiuto e' effettuato secondo  quanto  previsto  dall'art.  64  del
regolamento (CE) n. 73/2009.