Art. 4 Assegnazione dei titoli all'aiuto 1. Gli organismi pagatori provvedono, entro il 31 marzo 2010, a comunicare agli agricoltori il numero e il valore dei titoli all'aiuto provvisori, calcolati ai sensi del precedente art. 3. 2. Gli agricoltori per i quali si e' proceduto al calcolo dei titoli provvisori di cui al precedente comma, presentano all'organismo pagatore competente la domanda di fissazione dei titoli definitivi all'aiuto congiuntamente alla domanda unica entro il 15 maggio 2010. Per la fissazione dei titoli all'aiuto si tiene conto, in particolare, di quanto disposto ai commi 5 e 9 dell'art. 6 del decreto ministeriale 5 agosto 2004. 3. Il calcolo o l'adeguamento dei titoli definitivi e' effettuato entro i termini previsti dall'art. 25 del regolamento (CE) n. 1120/2009.