Art. 4 
 
 
                  Assegnazione dei titoli all'aiuto 
 
  1. Gli organismi pagatori provvedono, entro il  31  marzo  2010,  a
comunicare  agli  agricoltori  il  numero  e  il  valore  dei  titoli
all'aiuto provvisori, calcolati ai sensi del precedente art. 3. 
  2. Gli agricoltori per i quali  si  e'  proceduto  al  calcolo  dei
titoli  provvisori   di   cui   al   precedente   comma,   presentano
all'organismo pagatore competente la domanda di fissazione dei titoli
definitivi all'aiuto congiuntamente alla domanda unica  entro  il  15
maggio 2010. 
  Per  la  fissazione  dei  titoli  all'aiuto  si  tiene  conto,   in
particolare, di quanto disposto ai  commi  5  e  9  dell'art.  6  del
decreto ministeriale 5 agosto 2004. 
  3. Il calcolo o l'adeguamento dei titoli definitivi  e'  effettuato
entro i  termini  previsti  dall'art.  25  del  regolamento  (CE)  n.
1120/2009.