IL RETTORE 
 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare  l'art.  6,
commi 1 e 9, e l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto rettorale 7  ottobre  1994,  n.  6435,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 25 ottobre  1994,  di  emanazione
dello Statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Verona; 
  Visto il decreto rettorale 25 settembre 1997 n. 8999 di  emanazione
del Regolamento generale di Ateneo - Parte I, «Elezioni degli  organi
di governo dell'Ateneo e delle strutture didattiche e scientifiche»; 
  Visti i decreti rettorali n. 11448 del 23 giugno 2000, n. 2  dell'8
gennaio 2002 e n. 1624 del 25 agosto 2005 con cui sono state  emanate
alcune modifiche allo Statuto  di  autonomia  dell'Universita'  degli
studi di Verona; 
  Visto l'art. 19, comma 1,  lettere  c)  e  g),  dello  Statuto  che
individua nel senato accademico in  composizione  allargata  l'organo
preposto alla revisione dello Statuto e del Regolamento  generale  di
Ateneo; 
  Vista la deliberazione del 24  novembre  2009  con  cui  il  senato
accademico in composizione  allargata  ha  approvato,  a  maggioranza
assoluta dei componenti, la modifica dell'art.  29,  comma  1,  dello
Statuto di autonomia e l'abrogazione del  Titolo  V  del  Regolamento
generale di Ateneo - Parte I; 
  Vista la nota prot. n.  5129  del  22  dicembre  2009  con  cui  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  comunica
che la proposta di modifica allo Statuto di autonomia e l'abrogazione
del Titolo V del Regolamento generale di Ateneo - Parte I sono esenti
da rilievi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E'  emanata  la  seguente  modifica  allo  Statuto   di   autonomia
dell'Universita' degli studi di Verona: 
  «Art. 29 (Il consiglio di facolta'). - 1. Il consiglio di  facolta'
e' composto dai professori ordinari ed associati, dai  ricercatori  e
dagli assistenti di ruolo ad esaurimento,  da  cinque  rappresentanti
degli studenti nelle facolta' con meno dei duemila iscritti in  corsi
di laurea e di diploma universitario,  elevati  a  sette  quando  gli
iscritti siano piu' di duemila. Le modalita' di  partecipazione  alle
sedute e alle deliberazioni del consiglio di facolta'  sono  regolate
dalle norme della legislazione universitaria.».