IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 22  gennaio  2008
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  59
del 10 marzo 2008, recante «Numero unico di emergenza europeo 112»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre  2008,
n. 197, recante «Regolamento di organizzazione  del  Ministero  dello
sviluppo economico», pubblicato nel supplemento ordinario n. 277 alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del  17  dicembre
2008; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  7  maggio
2009, recante «Individuazione degli uffici  di  livello  dirigenziale
non generale», pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  102  alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  152  del  3  luglio
2009; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
codice in materia di  protezione  dei  dati  personali  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, concernente il
Codice delle comunicazioni elettroniche  e  successive  modificazioni
(di seguito codice); 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lettera  hh)  del  suddetto
codice che definisce il servizio telefonico accessibile al pubblico; 
  Visto l'art. 25 del suddetto codice che disciplina l'autorizzazione
generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica; 
  Visto l'art. 32, del  suddetto  codice  che  reca  disposizioni  in
materia di osservanza delle condizioni della autorizzazione generale; 
  Visto l'art. 36 del suddetto codice recante  norme  in  materia  di
«Modifica dei diritti e degli obblighi» ed in particolare il comma  1
ove e' stabilito  che  «I  diritti,  le  condizioni  e  le  procedure
relativi alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso o ai diritti
di installazione delle infrastrutture possono essere modificati  solo
in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionale.»; 
  Visto l'art. 76 del suddetto codice  recante  nome  in  materia  di
«Numeri di emergenza nazionali e numero di emergenza  unico  europeo»
ed in particolare il comma 2 ove e' stabilito che il Ministero  delle
comunicazioni «provvede affinche', per ogni  chiamata  al  numero  di
emergenza  unico  europeo  "112",  gli   operatori   esercenti   reti
telefoniche  pubbliche  mettano  a   disposizione   delle   autorita'
incaricate dei servizi di soccorso  e  di  protezione  civile,  nella
misura in cui sia tecnicamente fattibile,  le  informazioni  relative
all'ubicazione del chiamante»; 
  Vista  la   delibera   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni  n.  11/06/CIR  «Disposizioni  regolamentari   per   la
fornitura  di  servizi  VoIP  (Voice  over   Internet   Protocol)   e
integrazione del piano nazionale di numerazione»; 
  Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni  27  aprile  2006
recante «Servizio "112" numero unico europeo d'emergenza», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  191  del  18
agosto 2006; 
  Visti i lavori dei tavoli tecnici tenuti presso il Ministero  dello
sviluppo economico - Dipartimento  comunicazioni  con  gli  operatori
esercenti reti telefoniche fisse e mobili, istituiti sulla  base  del
citato art. 36, comma 1 del codice; 
  Visti gli esiti delle riunioni tenute  presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico - Dipartimento  comunicazioni  con  gli  operatori
esercenti reti telefoniche fisse e mobili; 
  Ritenuto  di  dover  procedere  all'integrazione  del   sopracitato
decreto ministeriale 22 gennaio 2008 a seguito  dell'avvio  da  parte
della Commissione europea della  procedura  di  infrazione  2006/2114
estendendo  la  prestazione  del  servizio  di   localizzazione   del
chiamante anche alle chiamate dirette ai numeri di  emergenza  115  e
118; 
  Considerata la necessita'  di  dover  provvedere  all'aggiornamento
delle tempistiche di attivazione del servizio «NUE  112»  sull'intero
territorio nazionale; 
  Considerato quanto stabilito dalla  Commissione  nazionale  per  la
redazione di specifiche tecniche relative all'interconnessione  delle
reti di telecomunicazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  30  giugno  2009,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  151  del  2  luglio  2009,
concernente  «L'attribuzione  del  titolo   di   vice   Ministro   al
Sottosegretario di Stato per il Ministero  dello  sviluppo  economico
on. Paolo Romani»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                     Accesso al servizio 112 NUE 
 
  1. Dall'entrata in vigore del presente decreto il  servizio  112NUE
viene esteso a tutte le chiamate  originate  dalle  reti  telefoniche
fisse e mobili verso i numeri di emergenza 115 e 118. 
  2. Tutte le chiamate  originate  dalle  reti  telefoniche  fisse  e
mobili verso i numeri di emergenza 115 e 118 devono essere consegnate
ai punti di interconnessione con il formato di  «Routing  Number»  di
cui all'allegato 1 del decreto ministeriale  22  gennaio  2008  cosi'
come modificato dal presente decreto  e  secondo  le  tempistiche  di
attivazione indicate nell'allegato 5-bis di cui al presente  decreto.
L'operatore al quale e' affidata la raccolta delle chiamate  verso  i
numeri di emergenza 115 e 118 e' tenuto a garantire per un periodo di
36 mesi che le chiamate  siano  consegnate  anche  nel  caso  in  cui
pervengano ai punti di interconnessione secondo le modalita' tecniche
in uso prima dell'entrata in vigore del presente decreto.