Art. 3 
 
 
             Localizzazione del chiamante su rete mobile 
 
  1. Per tutte le chiamate verso i numeri  di  emergenza  115  e  118
originate da reti telefoniche mobili e per le quali  viene  richiesta
dall'autorita'  competente  la  prestazione  di  localizzazione   del
chiamante devono essere fornite le informazioni di cui all'allegato 3
del decreto ministeriale 22 gennaio 2008 cosi'  come  modificato  dal
presente decreto e secondo le procedure ivi descritte.