Art. 3 Localizzazione del chiamante su rete mobile 1. Per tutte le chiamate verso i numeri di emergenza 115 e 118 originate da reti telefoniche mobili e per le quali viene richiesta dall'autorita' competente la prestazione di localizzazione del chiamante devono essere fornite le informazioni di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008 cosi' come modificato dal presente decreto e secondo le procedure ivi descritte.