Art. 4 
 
 
                   Modalita' e tempi di attuazione 
 
  1. Dall'entrata in vigore del presente decreto le  disposizioni  di
cui agli articoli 2 e 3 del  decreto  ministeriale  22  gennaio  2008
devono  essere  attuate  secondo   la   calendarizzazione   riportata
nell'allegato 5 al presente decreto. 
  2. All'aggiornamento della calendarizzazione prevista dall'allegato
5 provvede l'unita' di monitoraggio di cui al successivo art. 5. 
  3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
sono attuate le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del  presente
decreto, secondo la calendarizzazione riportata  nell'allegato  5-bis
al presente decreto aggiornata a cura dell'unita' per il monitoraggio
di cui all'art. 5. 
  4.  La  fornitura   delle   informazioni   di   localizzazione   e'
obbligatoria anche nel caso di  chiamate  originate  da  clienti  che
usufruiscono di servizi integrati fisso-mobile. Nel caso di  chiamate
originate  da  reti  telefoniche  fisse  devono  essere  fornite   le
informazioni di  cui  all'allegato  2  del  decreto  ministeriale  22
gennaio 2008 cosi' come modificato dal presente decreto e secondo  le
procedure ivi descritte. Nel  caso  di  chiamate  originate  da  reti
telefoniche mobili devono  essere  fornite  le  informazioni  di  cui
all'allegato 3 del decreto ministeriale 22 gennaio  2008  cosi'  come
modificato dal presente decreto e secondo le procedure ivi descritte. 
  5. Per le procedure operative definite per la gestione dei dati  di
identificazione  della  linea  e  di  localizzazione  del   chiamante
nell'ambito delle attivita' di ricezione delle chiamate di  emergenza
da parte dei Centro operativo 115/118 e' garantito dagli operatori di
reti telefoniche fisse e mobili  il  rispetto  delle  previsioni  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali. 
  6.  Le  modalita'  operative  e  tecniche  per  lo  scambio   delle
informazioni di localizzazione tra gli operatori di telefonia fissa e
mobile ed il CED Interforze - PSAP sono definite nell'allegato 4  del
decreto ministeriale  22  gennaio  2008  cosi'  come  modificato  dal
presente decreto.