Art. 4 Modalita' e tempi di attuazione 1. Dall'entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008 devono essere attuate secondo la calendarizzazione riportata nell'allegato 5 al presente decreto. 2. All'aggiornamento della calendarizzazione prevista dall'allegato 5 provvede l'unita' di monitoraggio di cui al successivo art. 5. 3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono attuate le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, secondo la calendarizzazione riportata nell'allegato 5-bis al presente decreto aggiornata a cura dell'unita' per il monitoraggio di cui all'art. 5. 4. La fornitura delle informazioni di localizzazione e' obbligatoria anche nel caso di chiamate originate da clienti che usufruiscono di servizi integrati fisso-mobile. Nel caso di chiamate originate da reti telefoniche fisse devono essere fornite le informazioni di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008 cosi' come modificato dal presente decreto e secondo le procedure ivi descritte. Nel caso di chiamate originate da reti telefoniche mobili devono essere fornite le informazioni di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008 cosi' come modificato dal presente decreto e secondo le procedure ivi descritte. 5. Per le procedure operative definite per la gestione dei dati di identificazione della linea e di localizzazione del chiamante nell'ambito delle attivita' di ricezione delle chiamate di emergenza da parte dei Centro operativo 115/118 e' garantito dagli operatori di reti telefoniche fisse e mobili il rispetto delle previsioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali. 6. Le modalita' operative e tecniche per lo scambio delle informazioni di localizzazione tra gli operatori di telefonia fissa e mobile ed il CED Interforze - PSAP sono definite nell'allegato 4 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008 cosi' come modificato dal presente decreto.