Art. 3 
 
 
                Supporto al Commissario straordinario 
 
  1. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario
puo' avvalersi: 
    a) delle strutture della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,
ivi comprese quelle facenti capo al Ministro per  la  semplificazione
normativa, in particolare per le  funzioni  di'  indirizzo,  impulso,
controllo e vigilanza; 
    b) delle strutture del Ministero dello sviluppo economico; 
    c) delle strutture  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  con  particolare  riferimento  al  Dipartimento  per   le
infrastrutture, gli affari generali ed il personale; 
    d) delle strutture del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare; 
    e) delle strutture delle altre  amministrazioni  pubbliche  volta
per volta competenti; 
    f) delle strutture del concessionario del  pubblico  servizio  di
trasmissione dell'energia elettrica; 
    g) delle strutture del soggetto titolare dell'iniziativa. 
  2. Il Commissario straordinario puo'  demandare  il  compimento  di
alcuni atti di sua competenza  a  componenti  delle  strutture  sopra
indicate, previa indicazione  dei  criteri,  limiti  e  modalita'  di
adozione degli atti in questione; puo', altresi', individuare, per lo
svolgimento di specifiche attivita', tecnici esterni,  di  comprovata
esperienza e professionalita', i  cui  compensi  sono  a  carico  dei
soggetti indicati  al  comma  precedente  nell'ambito  delle  risorse
esistenti. 
  3. Con riferimento agli atti, provvedimenti e attivita' per i quali
non siano decorsi i  termini  previsti  dall'art.  4,  comma  3,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  e  successive  modificazioni,  il
Commissario  straordinario  esercita  esclusivamente   attivita'   di
vigilanza. 
  4. Al Commissario straordinario puo' essere attribuito un compenso,
determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  i
Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare e per la semplificazione  normativa,
nell'ambito  delle  risorse  esistenti,  previa  convenzione  tra   i
soggetti di cui al comma 1 per la ripartizione degli oneri  derivanti
dal presente provvedimento.