Art. 3 Supporto al Commissario straordinario 1. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario puo' avvalersi: a) delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle facenti capo al Ministro per la semplificazione normativa, in particolare per le funzioni di' indirizzo, impulso, controllo e vigilanza; b) delle strutture del Ministero dello sviluppo economico; c) delle strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con particolare riferimento al Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale; d) delle strutture del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; e) delle strutture delle altre amministrazioni pubbliche volta per volta competenti; f) delle strutture del concessionario del pubblico servizio di trasmissione dell'energia elettrica; g) delle strutture del soggetto titolare dell'iniziativa. 2. Il Commissario straordinario puo' demandare il compimento di alcuni atti di sua competenza a componenti delle strutture sopra indicate, previa indicazione dei criteri, limiti e modalita' di adozione degli atti in questione; puo', altresi', individuare, per lo svolgimento di specifiche attivita', tecnici esterni, di comprovata esperienza e professionalita', i cui compensi sono a carico dei soggetti indicati al comma precedente nell'ambito delle risorse esistenti. 3. Con riferimento agli atti, provvedimenti e attivita' per i quali non siano decorsi i termini previsti dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, il Commissario straordinario esercita esclusivamente attivita' di vigilanza. 4. Al Commissario straordinario puo' essere attribuito un compenso, determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e per la semplificazione normativa, nell'ambito delle risorse esistenti, previa convenzione tra i soggetti di cui al comma 1 per la ripartizione degli oneri derivanti dal presente provvedimento.