Art. 4 
 
  1. Vengono messi in distribuzione due lotti di  giocate  costituiti
ciascuno da 300.000 giocate erogabili. 
  La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 300.000  giocate,
ammonta ad euro 210.000,00 suddivisa nei seguenti premi: 
    n. 55.000, premi di € 1,00; 
    n. 17.000, premi di € 2,00; 
    n. 8.000, premi di € 5,00; 
    n. 2.000, premi di € 15,00; 
    n. 500, premi di € 50,00; 
    n. 100, premi di € 100,00; 
    n. 6, premi di € 1.000,00; 
    n. 1, premio di € 10.000,00. 
  2. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria,  sulla
base dell'andamento della raccolta se ne  ravvisasse  la  necessita',
verranno generati ulteriori lotti di giocate che  comprenderanno,  il
medesimo numero di premi di cui al presente articolo.