Art. 4 1. Vengono messi in distribuzione due lotti di giocate costituiti ciascuno da 300.000 giocate erogabili. La massa premi, corrispondente a ciascun lotto di 300.000 giocate, ammonta ad euro 210.000,00 suddivisa nei seguenti premi: n. 55.000, premi di € 1,00; n. 17.000, premi di € 2,00; n. 8.000, premi di € 5,00; n. 2.000, premi di € 15,00; n. 500, premi di € 50,00; n. 100, premi di € 100,00; n. 6, premi di € 1.000,00; n. 1, premio di € 10.000,00. 2. Qualora nel corso di svolgimento della presente lotteria, sulla base dell'andamento della raccolta se ne ravvisasse la necessita', verranno generati ulteriori lotti di giocate che comprenderanno, il medesimo numero di premi di cui al presente articolo.