IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  40,   recante   disciplina
dell'attivita'  di  governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
23 luglio 2002 pubblicato nella Gazzetta ufficiale  della  repubblica
italiana del 4  settembre  2002,  n.  207,  con  il  quale  e'  stato
disciplinato l'ordinamento delle strutture generali della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ed in particolare, l'art. 19 con il quale
vengono indicati i compiti del dipartimento per le pari  opportunita'
quale struttura di supporto del governo in materia  di  promozione  e
coordinamento delle politiche di pari opportunita' e delle  politiche
volte a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonche'  il  numero
massimo delle relative articolazioni dirigenziali; 
  Visto il decreto  legislativo  9  luglio  2003,  n.  215,  relativo
all'attuazione  della  direttiva  2000/43/CE  per   la   parita'   di
trattamento  tra  le  persone   indipendentemente   dalla   razza   e
dall'origine etnica; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  dell'11
dicembre 2003, relativo alla costituzione  e  organizzazione  interna
dell'ufficio per la promozione della  parita'  di  trattamento  e  la
rimozione delle  discriminazioni  di  cui  all'art.  29  della  legge
comunitaria 1° marzo 2002, n. 39, nell'ambito del dipartimento per le
pari opportunita'; 
  Visto il  decreto  ministeriale  del  30  settembre  2004  relativo
all'organizzazione e al funzionamento del dipartimento  per  le  pari
opportunita'; 
  Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198  «Codice  delle
pari opportunita' tra uomo e donna» a norma dell'art. 6  della  legge
28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 «Disposizioni  urgenti
per il rilancio  economico  e  sociale,  per  il  contenimento  e  la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di entrate e  di  contrasto  all'evasione  fiscale»,  convertito  con
modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248,  ed  in  particolare
l'art. 19, comma 3, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri il fondo per le politiche relative  ai  diritti  e  alle
pari opportunita'; 
  Vista la legge 27  dicembre  2006,  n.  296  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  stato»  (legge
finanziaria 2007) ed in particolare l'art.  1,  comma  1261,  che  ha
incrementato il predetto fondo di 40 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui una  quota  per  ciascuno  degli
anni 2007, 2008 e 2009 da destinare  al  fondo  nazionale  contro  la
violenza sessuale e di genere; 
  Vista la legge 24 dicembre  2007,  n.  244,  «disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2008)»  ed  in  particolare  l'art.  2,  comma  463,  che
istituisce un fondo di 20 milioni di euro  per  un  piano  contro  la
violenza alle donne; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, Misure  urgenti  in
materia di sicurezza pubblica, in contrasto alla violenza sessuale  e
in tema di atti persecutori, convertito con modificazioni nella legge
23 aprile 2009, n. 38; 
  Vista la legge 9 gennaio 2006, n. 7  «Disposizioni  concernenti  la
prevenzione e il  divieto  delle  pratiche  di  mutilazione  genitale
femminile», con particolare riferimento all'art. 2 a mente del  quale
il dipartimento per le pari opportunita'  «promuove  e  sostiene,  il
coordinamento delle attivita' svolte dai ministeri competenti dirette
alla prevenzione, all'assistenza  delle  vittime  e  all'eliminazione
delle pratiche di mutilazione genitale femminile»; 
  Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 38 «Disposizioni in  materia  di
lotta  contro   lo   sfruttamento   sessuale   dei   bambini   e   la
pedopornografia anche a mezzo internet» ed in particolare  l'art.  20
relativo  all'istituzione,  presso  il  dipartimento  per   le   pari
opportunita', dell'osservatorio per il contrasto  della  pedofilia  e
della pornografia minorile; 
  Vista la legge 11 agosto 2003, n. 228 «Misure contro la  tratta  di
persone» ed il  relativo  regolamento  di  attuazione  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica del  19  settembre  2005,  n.
237, ed in particolare l'art. 12 che prevede l'istituzione presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri  di  un  fondo  per  le  misure
antitratta, nonche' l'art. 13 che istituisce uno  speciale  programma
di assistenza per le vittime di tratta e riduzione in schiavitu'; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2007,
n. 102 di riordino della commissione per  l'attuazione  dell'art.  18
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286  «Testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero», ed in particolare l'art. 1 che  ha
ridenominato la anzidetta commissione in «Commissione per il sostegno
alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  dell'11
maggio 2007 relativo al riordino del nucleo di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici, istituito ai  sensi  dell'art.  1  della
legge 17 maggio 1999, n. 144, presso  il  dipartimento  per  le  pari
opportunita'; 
  Vista la  legge  1°  marzo  2006,  n.  67  «Misure  per  la  tutela
giudiziaria   delle    persone    con    disabilita'    vittime    di
discriminazioni»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  del  6  novembre  2007,  n.   196,
«Attuazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio  della
parita' di  trattamento  tra  uomini  e  donne  per  quanto  riguarda
l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura»; 
  Vista la direttiva  interministeriale  del  23  maggio  2007  sulle
misure per attuare parita' e pari opportunita'  tra  uomini  e  donne
nelle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
101 relativo al riordino del Comitato per l'imprenditoria femminile; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  14  maggio
2007, n. 115, relativo al riordino  della  commissione  per  le  pari
opportunita' tra uomo e donna presso  il  dipartimento  per  le  pari
opportunita' e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visti il regolamento (CE)  n.  1083/2006  del  consiglio  dell'  11
luglio 2006, recante  disposizioni  generali  sul  Fondo  europeo  di
sviluppo  regionale,  sul  Fondo  sociale  europeo  e  sul  Fondo  di
coesione, il quadro strategico nazionale per la politica regionale di
sviluppo 2007 - 2013, il programma operativo nazionale  «Govemance  e
assistenza tecnica FESR», il programma operativo nazionale «Govemance
e azioni di sistema FSE»; 
  Visti il contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  dell'autonoma
separata area  di  contrattazione  per  il  personale  con  qualifica
dirigenziale   della   Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri,
sottoscritto in data  13  aprile  2006  ed  il  contratto  collettivo
nazionale di lavoro Presidenza del Consiglio dei Ministri,  personale
non dirigente, sottoscritto in data 31 luglio 2009; 
  Ritenuto necessario ampliare  di  un  ufficio  ed  un  servizio  la
struttura organizzativa del dipartimento per le pari opportunita' per
lo svolgimento degli ulteriori compiti allo stesso  attribuiti  dalla
sopracitata  normativa,  rinviando  la  compensazione  dell'onere  al
provvedimento di riorganizzazione complessiva delle  strutture  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri anche in  attuazione  dell'art.
74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; 
  Sentite le organizzazioni sindacali di categoria; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifica dell' art. 19  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
                       Ministri 23 luglio 2002 
 
  1. L'art. 19 del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
23 luglio 2002 e' sostituito del seguente: 
    «Art. 19  (Dipartimento  per  le  pari  opportunita').  -  1.  Il
dipartimento per le pari opportunita' e' la struttura di supporto che
opera  nell'area  funzionale   inerente   alla   promozione   ed   al
coordinamento delle politiche dei diritti della persona,  delle  pari
opportunita' e della parita' di trattamento e delle azioni di governo
volte a prevenire e rimuovere ogni forma e causa di  discriminazione.
Della struttura stessa il presidente  si  avvale,  per  promuovere  e
coordinare le azioni di governo  nell'area  funzionale  suindicata  e
quelle  volte  a  consentire  l'indirizzo,  il  coordinamento  e   il
monitoraggio della utilizzazione  dei  relativi  fondi  nazionali  ed
europei.  Il  dipartimento,  in  particolare,  provvede  anche   agli
adempimenti  riguardanti  l'acquisizione  e  l'organizzazione   delle
informazioni e la  promozione  e  il  coordinamento  delle  attivita'
conoscitive, di verifica, controllo, formazione e informazione  nelle
materie dei  diritti  della  persona,  della  parita'  e  delle  pari
opportunita'; alla cura dei rapporti con  le  amministrazioni  e  gli
organismi operanti in  Italia  e  all'estero  nelle  materie  stesse;
all'adozione delle iniziative necessarie, in materia, per  assicurare
la  rappresentanza  del   governo   negli   organismi   nazionali   e
internazionali. 
    2. Il dipartimento si articola in non piu' di tre  uffici  e  non
piu' di sei servizi. Presso il  dipartimento  operano  le  segreterie
delle seguenti  commissioni:  commissione  interministeriale  per  il
sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio  2007,  n.  102;
commissione per la prevenzione  e  il  contrasto  delle  pratiche  di
mutilazione  genitale  femminile;  osservatorio  sul  fenomeno  della
tratta  degli  esseri  umani;  commissione  di  valutazione  per   la
legittimazione ad agire per la tutela delle persone con  disabilita';
commissione per le pari opportunita' tra uomo e  donna;  osservatorio
per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile; nucleo
di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;  comitato  per
l'imprenditoria femminile. 
    3. Nell'ambito del dipartimento opera, altresi', l'ufficio per la
promozione  delle  parita'  di  trattamento  e  la  rimozione   delle
discriminazioni fondate sulla razza  e  sull'origine  etnica  di  cui
all'art. 29 della legge 1° marzo  2002,  n.  39,  articolato  in  due
ulteriori servizi.».