Art. 3 
 
  1. Entro il periodo di validita'  della  presente  designazione  il
Ministero dello sviluppo economico o il Ministero  del  lavoro  della
salute e delle politiche sociali,  si  riservano  la  verifica  della
permanenza dei requisiti di cui alla presente designazione disponendo
appositi controlli. 
  2.  Qualsiasi  variazione  nello  stato  di  diritto  o  di  fatto,
rilevante ai fini del mantenimento dei  requisiti  di  cui  al  comma
precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello
sviluppo    economico    -    Dipartimento    per     l'impresa     e
l'internazionalizzazione - Direzione  generale  per  il  mercato,  la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la  normativa  tecnica  -
Divisione XIV. 
  3. Nel caso in cui, nel corso dell'attivita' anche  a  seguito  dei
previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle  capacita'
tecniche e professionali,  si  procede  alla  revoca  della  presente
designazione. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana ed entra in  vigore  il  giorno  successivo  alla
pubblicazione. 
 
    Roma, 18 gennaio 2010 
 
                                     Il direttore generale            
                                        per il mercato,               
                         la concorrenza, il consumatore, la vigilanza 
                                    e la normativa tecnica            
                           del Ministero dello sviluppo economico     
                                            Vecchio                   
 
               Il direttore generale 
     per la tutela delle condizioni di lavoro 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
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