Art. 2 Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133 1. Alla legge 4 maggio 1998, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a ottanta.»; 2) al comma 4, primo periodo, le parole: «in numero non superiore a cento unita'» sono sostituite dalle seguenti: «in numero non superiore a centocinquanta unita'»; b) l'articolo 1-bis e' abrogato; c) all'articolo 2, comma 1, primo periodo, le parole: «e 1-bis» sono soppresse; d) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e 1-bis» sono soppresse; e) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, le parole: «e 1-bis» sono soppresse. 2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa complessiva di euro 2.934.953 per l'anno 2010 e di euro 2.574.329 a decorrere dall'anno 2011, cui si provvede: a) quanto a euro 2.934.953 per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; b) quanto a euro 2.574.329 a decorrere dall'anno 2011, mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133 (Modalita' e criteri per lo scambio di insegnanti con altri Paesi, in attuazione del secondo comma dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, recante norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato), come modificato dalla presente legge: «Art. 1 (Trasferimento d'ufficio). - 1.-2. (omissis). 3. Il Consiglio superiore della magistratura, con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, individua annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a ottanta. 4. Alle sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalita', in numero non superiore a centocinquanta unita'. Il termine previsto dall'art. 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non opera per i tramutamenti nelle sedi disagiate di cui al comma 2. 5. (omissis).». - L'art. 1-bis della citata legge 4 maggio 1998, n. 133, abrogato dalla presente legge, recava: «Trasferimento d'ufficio nelle sedi a copertura immediata». - Si riporta il testo dell'art. 2, commi 1 e 3, della citata legge 4 maggio 1998, n. 133, come modificato dalla presente legge: «Art. 2 (Indennita' in caso di trasferimento d'ufficio). - 1. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi dell'art. 1 e' attribuita, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di quattro anni, un'indennita' mensile determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianita'. L'effettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.». 2. (omissis); 3. Al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi dell'art. 1 l'aumento previsto dal secondo comma dell'art. 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417, compete in misura pari a nove volte l'ammontare della indennita' integrativa speciale in godimento.». - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della citata legge 4 maggio 1998, n. 133 , come modificato dalla presente legge: «Art. 5 (Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento d'ufficio). - 1. Per i magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate ai sensi dell'art. 1 l'anzianita' di servizio e' calcolata, ai soli fini del primo tramutamento per un posto di grado pari a quello occupato in precedenza, in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede, fino al sesto anno di permanenza. L'effettivo servizio e' computato ai sensi del comma 1 dell'art. 2. 2.-3. (omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307: «Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi). - 1.-4. (omissis). 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali di politica economica", alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».