Art. 4 
 
 
            Attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti 
 
  1. Le imprese di cui all'art. 212, comma 5 del decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152, che raccolgono e trasportano rifiuti  speciali
possono dotarsi del dispositivo USB relativo alla  sola  sede  legale
secondo quanto previsto all'art. 3, comma 6, lettera  a)  del decreto
ministeriale 17 dicembre 2009 o,  in  alternativa,  di  un  ulteriore
dispositivo USB per ciascuna unita' locale, fermo restando  l'obbligo
di dotarsi di un dispositivo per ciascun veicolo a motore adibito  al
trasporto  dei  rifiuti.  Qualora  venga  scelto  di  dotarsi  di  un
dispositivo USB per ciascuna unita' locale, il contributo e'  versato
per  ciascuna  di  esse,  fermo  restando  l'obbligo  di  pagare   il
contributo per ciascun veicolo a  motore  adibito  al  trasporto  dei
rifiuti. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del  presente
decreto,  abbiano  provveduto  all'iscrizione  al   SISTRI,   qualora
intendano usufruire della facolta' di cui al presente  comma,  devono
richiedere i dispositivi per unita'  locale  rivolgendosi  al  numero
verde 800 00 38 36.