Art. 5 Integrazione dell'allegato II del DM 17 dicembre 2009 1. All'Allegato II del DM 17 dicembre 2009 e' aggiunto il seguente paragrafo: «Modalita' di pagamento dei contributi A) per le imprese, ad esclusione di quelle di raccolta e trasporto dei rifiuti, il contributo, determinato in relazione alla tipologia di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) ed alle quantita' degli stessi, e' dovuto: per ciascuna unita' locale e per la sede legale, qualora quest'ultima produca e/o gestisca rifiuti; per ciascuna operazione di recupero o smaltimento svolta all'interno dell'unita' locale o della sede legale, qualora quest'ultima produca e/o gestisca rifiuti. Per le unita' locali in cui insistano piu' unita' operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti per le quali, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera a), e' stato richiesto un dispositivo per ciascuna unita' operativa, il calcolo dei contributi e' effettuato per ciascuna unita' operativa. B) Per le imprese che producono sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi, si applica il contributo relativo ai rifiuti pericolosi. C) Per gli impianti che gestiscono sia rifiuti pericolosi sia rifiuti non pericolosi, sia rifiuti urbani, il contributo dovuto e' dato dalla sommatoria del contributo corrispondente alla quantita' di rifiuti pericolosi, del contributo corrispondente alla quantita' di rifiuti non pericolosi e del contributo corrispondente alla quantita' di rifiuti urbani (equiparati, ai fini del pagamento, ai rifiuti non pericolosi). Per le discariche il contributo e' versato con riferimento alla categoria autorizzata (inerti, non pericolosi o pericolosi). Le seguenti tipologie di impianti: discariche (D1, D5, D12); demolitori/rottamatori; frantumatori; inceneritori (D10); impianti di coincenerimento (R1); impianti di trattamento chimico-fisico e biologico (D8, D9); impianti compostaggio e di digestione anaerobica; impianti di recupero di materia (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9); sono considerate, ai fini del pagamento del contributo, come una unica "attivita' di gestione dei rifiuti" (art.4, comma 2, del decreto). Pertanto, una unita' che effettua, nell'ambito dello stesso impianto, piu' operazioni di recupero/smaltimento e' tenuta a versare, comunque, una sola volta il contributo. Per le "attivita' di recupero (R5, R10, R11, R12, R13) e smaltimento (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15)" il contributo e' dovuto per ogni operazione di recupero e/o smaltimento svolta nell'unita' locale; in tale ipotesi nel modulo di iscrizione dovranno essere compilate tante sezioni 2A quante sono le attivita' di recupero e/o smaltimento svolte nell'unita' locale o operativa di riferimento. Per i demolitori, i rottamatori e i frantumatori, il contributo da versare e' quello previsto per la specifica attivita' svolta (demolitore/rottamatore, frantumatore), indipendentemente dalla tipologia di rifiuti trattati (pericolosi o non pericolosi) e dalle diverse operazioni di recupero e/o smaltimento effettuate dall'impianto. Il contributo e' versato sulla base della quantita' dichiarata di rifiuti trattati. Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all'art. 184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria dei gestori che in quella dei produttori e a versare i contributi per ciascuna categoria di appartenenza. D) per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, il contributo e' dovuto per la sede legale, per le eventuali unita' locali per le quali si sia scelto di richiedere il dispositivo USB e per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti. Per le imprese che trasportano sia i rifiuti pericolosi che non pericolosi, il contributo relativo alla sede legale e' dato dalla sommatoria del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti non pericolosi e del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti pericolosi. Nel caso di veicoli adibiti sia al trasporto di rifiuti pericolosi che al trasporto di rifiuti non pericolosi, il contributo per i veicoli e' dovuto unicamente per l'importo relativo ai rifiuti pericolosi. E) per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il contributo e' dovuto in base alla categoria dei produttori di appartenenza; esse, inoltre, sono tenute a versare il contributo per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti, pari ad euro cento per i primi due veicoli ed ad euro centocinquanta oltre i due veicoli. Qualora l'impresa utilizzi lo stesso veicolo ai sensi dei commi 5 e 8 dell'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica il contributo previsto peri veicoli adibiti ai trasporti ai sensi del predetto comma 5. F) per i comuni della Regione Campania, il contributo e' determinato in base al numero degli abitanti. G) per le imprese di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani della Regione Campania, il contributo e' dovuto in relazione alla popolazione complessivamente servita per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti. H) per i consorzi, gli intermediari, i terminalisti, gli operatori logistici, i raccomandatari marittimi, i centri di raccolta comunali, le piattaforme, le associazioni imprenditoriali e loro societa' di servizi il contributo dovuto e' determinato con riferimento alla specifica categoria. Il pagamento del contributo e' effettuato mediante: un unico versamento comprendente l'importo complessivo dei contributi dovuti per tutte le unita' locali; in piu' versamenti distinti per ciascuna unita' locale; per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, in un unico versamento, comprendente l'importo dei contributi dovuti per la sede legale e per tutti i veicoli a motore adibiti al trasporto dei rifiuti. Ciascun operatore, una volta iscritto al SISTRI, ricevera' un numero di pratica e, successivamente, nel piu' breve tempo possibile, dovra' effettuare il pagamento del contributo di sua competenza per acquisire i dispositivi elettronici ad esso spettanti. Il pagamento potra' avvenire nei seguenti modi: presso qualsiasi ufficio postale: mediante versamento dell'importo dovuto sul conto corrente postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma. In particolare, nella causale di versamento occorrera' indicare: Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 - contributo SISTRI/anno 2010 il codice fiscale dell'Operatore; il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione; presso gli sportelli del proprio istituto di credito: mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN: IT88 Z010 0003 2453 4803 2259 214. In particolare, nella causale di versamento occorrera' indicare: contributo SISTRI/anno 2010; il codice fiscale dell'Operatore; il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione; presso la Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d'Italia): versando il contributo in contanti con la seguente causale di versamento: Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 - contributo SISTRI/anno 2010; il codice fiscale dell'Operatore il numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione. Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi spettanti, gli Operatori dovranno comunicare al SISTRI, via fax al numero verde 800 05 08 63 o via e-mail all'indirizzo contributo@sistri.it, i seguenti estremi di pagamento: numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla Sezione della Tesoreria Provinciale presso la quale e' stato effettuato il pagamento, ovvero il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero il numero del "Codice Riferimento Operazione" (CRO) del bonifico bancario; l'importo del versamento; il numero di pratica a cui si riferisce il versamento. A seguito dell'invio al SISTRI degli estremi del pagamento, gli Operatori saranno contattati dalle Camere di Commercio o dalle Associazioni imprenditoriali o dalle loro societa' di servizi delegate dalle Camere di Commercio ovvero dalle Sezioni Regionali e Provinciali dell'Albo Gestori Ambientali per la comunicazione della data dell'appuntamento ai fini della consegna dei dispositivi USB e delle black box. In assenza della citata comunicazione di avvenuto pagamento, il SISTRI non potra' procedere alle successive operazioni relative alla consegna dei dispositivi elettronici a ciascuno spettanti».