Art. 5 
 
 
        Integrazione dell'allegato II del DM 17 dicembre 2009 
 
  1. All'Allegato II del DM 17 dicembre 2009 e' aggiunto il  seguente
paragrafo: «Modalita' di pagamento dei contributi 
    A) per  le  imprese,  ad  esclusione  di  quelle  di  raccolta  e
trasporto dei rifiuti, il contributo, determinato in  relazione  alla
tipologia di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) ed alle  quantita'
degli stessi, e' dovuto: 
      per ciascuna unita'  locale  e  per  la  sede  legale,  qualora
quest'ultima produca e/o gestisca rifiuti; 
      per  ciascuna  operazione  di  recupero  o  smaltimento  svolta
all'interno  dell'unita'  locale  o  della   sede   legale,   qualora
quest'ultima produca e/o gestisca rifiuti. 
  Per le unita' locali in cui insistano piu' unita' operative da  cui
originano  in  maniera  autonoma  rifiuti  per  le  quali,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 6, lettera a), e' stato richiesto  un  dispositivo
per  ciascuna  unita'  operativa,  il  calcolo  dei   contributi   e'
effettuato per ciascuna unita' operativa. 
    B) Per le  imprese  che  producono  sia  rifiuti  pericolosi  che
rifiuti non pericolosi, si applica il contributo relativo ai  rifiuti
pericolosi. 
    C) Per gli impianti che gestiscono  sia  rifiuti  pericolosi  sia
rifiuti non pericolosi, sia rifiuti urbani, il contributo  dovuto  e'
dato dalla sommatoria del contributo corrispondente alla quantita' di
rifiuti pericolosi, del contributo corrispondente alla  quantita'  di
rifiuti non pericolosi e del contributo corrispondente alla quantita'
di rifiuti urbani (equiparati, ai fini del pagamento, ai rifiuti  non
pericolosi). 
  Per le discariche il contributo e'  versato  con  riferimento  alla
categoria autorizzata (inerti, non pericolosi o pericolosi). 
  Le seguenti tipologie di impianti: 
    discariche (D1, D5, D12); 
    demolitori/rottamatori; 
    frantumatori; 
    inceneritori (D10); 
    impianti di coincenerimento (R1); 
    impianti di trattamento chimico-fisico e biologico (D8, D9); 
    impianti compostaggio e di digestione anaerobica; 
    impianti di recupero di materia (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9); 
  sono considerate, ai fini del pagamento del  contributo,  come  una
unica "attivita' di  gestione  dei  rifiuti"  (art.4,  comma  2,  del
decreto). Pertanto, una unita' che effettua, nell'ambito dello stesso
impianto,  piu'  operazioni  di  recupero/smaltimento  e'  tenuta   a
versare, comunque, una sola volta il contributo. 
  Per  le  "attivita'  di  recupero  (R5,  R10,  R11,  R12,  R13)   e
smaltimento (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14,  D15)"  il  contributo  e'
dovuto  per  ogni  operazione  di  recupero  e/o  smaltimento  svolta
nell'unita' locale; in tale ipotesi nel modulo di iscrizione dovranno
essere compilate  tante  sezioni  2A  quante  sono  le  attivita'  di
recupero e/o smaltimento svolte nell'unita'  locale  o  operativa  di
riferimento. 
  Per i demolitori, i rottamatori e i frantumatori, il contributo  da
versare  e'  quello  previsto  per  la  specifica  attivita'   svolta
(demolitore/rottamatore,   frantumatore),   indipendentemente   dalla
tipologia di rifiuti trattati (pericolosi o non pericolosi)  e  dalle
diverse   operazioni   di   recupero   e/o   smaltimento   effettuate
dall'impianto. Il contributo e' versato sulla  base  della  quantita'
dichiarata di rifiuti trattati. 
  Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di  recupero  e  di
smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti  di  cui
all'art. 184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo  3  aprile
2006, n. 152, sono tenuti  ad  iscriversi  sia  nella  categoria  dei
gestori che in quella dei produttori e a  versare  i  contributi  per
ciascuna categoria di appartenenza. 
    D) per le  imprese  che  raccolgono  e  trasportano  rifiuti,  il
contributo e' dovuto per la sede  legale,  per  le  eventuali  unita'
locali per le quali si sia scelto di richiedere il dispositivo USB  e
per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti. 
  Per le imprese che trasportano sia i  rifiuti  pericolosi  che  non
pericolosi, il contributo relativo alla sede  legale  e'  dato  dalla
sommatoria del contributo dovuto per il quantitativo  autorizzato  di
rifiuti non pericolosi e del contributo dovuto  per  il  quantitativo
autorizzato di rifiuti pericolosi. 
  Nel caso di veicoli adibiti sia al trasporto di rifiuti  pericolosi
che al trasporto di rifiuti  non  pericolosi,  il  contributo  per  i
veicoli e'  dovuto  unicamente  per  l'importo  relativo  ai  rifiuti
pericolosi. 
    E) per le imprese che raccolgono e trasportano i  propri  rifiuti
di cui all'art. 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152, il contributo e' dovuto in base alla categoria dei produttori
di appartenenza; esse, inoltre, sono tenute a versare  il  contributo
per ciascun veicolo adibito al trasporto di  rifiuti,  pari  ad  euro
cento per i primi due veicoli ed ad euro centocinquanta oltre  i  due
veicoli. 
  Qualora l'impresa utilizzi lo stesso veicolo ai sensi dei commi 5 e
8 dell'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  si
applica il contributo previsto peri veicoli adibiti ai  trasporti  ai
sensi del predetto comma 5. 
    F)  per  i  comuni  della  Regione  Campania,  il  contributo  e'
determinato in base al numero degli abitanti. 
    G) per le imprese di raccolta e di trasporto  di  rifiuti  urbani
della Regione Campania, il contributo e'  dovuto  in  relazione  alla
popolazione complessivamente servita per  ciascun  veicolo  a  motore
adibito al trasporto dei rifiuti. 
    H)  per  i  consorzi,  gli  intermediari,  i  terminalisti,   gli
operatori logistici, i raccomandatari marittimi, i centri di raccolta
comunali, le piattaforme,  le  associazioni  imprenditoriali  e  loro
societa'  di  servizi  il  contributo  dovuto  e'   determinato   con
riferimento alla specifica categoria. 
  Il pagamento del contributo e' effettuato mediante: 
    un  unico  versamento  comprendente  l'importo  complessivo   dei
contributi dovuti per tutte le unita' locali; 
    in piu' versamenti distinti per ciascuna unita' locale; 
    per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, in un  unico
versamento, comprendente l'importo dei contributi dovuti per la  sede
legale e per tutti i  veicoli  a  motore  adibiti  al  trasporto  dei
rifiuti. 
  Ciascun operatore, una  volta  iscritto  al  SISTRI,  ricevera'  un
numero di pratica e, successivamente, nel piu' breve tempo possibile,
dovra' effettuare il pagamento del contributo di sua  competenza  per
acquisire i dispositivi elettronici ad esso spettanti. 
  Il pagamento potra' avvenire nei seguenti modi: 
    presso qualsiasi ufficio postale: 
      mediante versamento  dell'importo  dovuto  sul  conto  corrente
postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di
Roma.  In  particolare,  nella  causale  di   versamento   occorrera'
indicare: 
        Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14  -  contributo  SISTRI/anno
2010 
        il codice fiscale dell'Operatore; 
        il numero  di  pratica  comunicato  dal  SISTRI,  a  conferma
dell'avvenuta iscrizione; 
      presso gli sportelli del proprio istituto di credito: 
        mediante bonifico bancario alle coordinate  IBAN:  IT88  Z010
0003 2453 4803 2259 214. In particolare, nella causale di  versamento
occorrera' indicare: 
        contributo SISTRI/anno 2010; 
        il codice fiscale dell'Operatore; 
        il numero  di  pratica  comunicato  dal  SISTRI,  a  conferma
dell'avvenuta iscrizione; 
      presso la Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d'Italia): 
      versando il contributo in contanti con la seguente  causale  di
versamento: 
        Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14  -  contributo  SISTRI/anno
2010; 
        il codice fiscale dell'Operatore 
        il numero  di  pratica  comunicato  dal  SISTRI,  a  conferma
dell'avvenuta iscrizione. 
  Dopo aver effettuato il pagamento  dei  contributi  spettanti,  gli
Operatori dovranno comunicare al SISTRI, via fax al numero verde  800
05 08 63 o via e-mail all'indirizzo contributo@sistri.it, i  seguenti
estremi di pagamento: 
    numero della quietanza  di  pagamento  rilasciata  dalla  Sezione
della Tesoreria Provinciale presso la quale e'  stato  effettuato  il
pagamento, ovvero il numero VCC-VCY  della  ricevuta  del  bollettino
postale, ovvero il numero del "Codice Riferimento  Operazione"  (CRO)
del bonifico bancario; 
    l'importo del versamento; 
    il numero di pratica a cui si riferisce il versamento. 
  A seguito dell'invio al SISTRI degli  estremi  del  pagamento,  gli
Operatori saranno  contattati  dalle  Camere  di  Commercio  o  dalle
Associazioni  imprenditoriali  o  dalle  loro  societa'  di   servizi
delegate dalle Camere di Commercio ovvero dalle Sezioni  Regionali  e
Provinciali dell'Albo Gestori Ambientali per la  comunicazione  della
data dell'appuntamento ai fini della consegna dei dispositivi  USB  e
delle black box. 
  In assenza della citata comunicazione  di  avvenuto  pagamento,  il
SISTRI non potra' procedere alle successive operazioni relative  alla
consegna dei dispositivi elettronici a ciascuno spettanti».