Art. 7 Termini per la comunicazione al SISTRI dei dati di movimentazione dei rifiuti 1. All'art. 5 del DM 17 dicembre 2009 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Tali soggetti, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, sono obbligati a comunicare al sistema i dati del rifiuto almeno 4 ore prima che si effettui l'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell'Area Registro Cronologico.»; b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Il trasportatore, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, deve accedere al sistema ed inserire i propri dati relativi al trasporto almeno 2 ore prima dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni dell'Area Registro Cronologico.»; c) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis. In caso di movimentazione di rifiuti non pericolosi, la scheda SISTRI - Area movimentazione deve essere compilata da produttori e trasportatori prima della movimentazione del rifiuto stesso.».