Art. 7 
 
 
               Termini per la comunicazione al SISTRI 
               dei dati di movimentazione dei rifiuti 
 
  1. All'art. 5 del DM 17 dicembre 2009 sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 6, il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
«Tali soggetti, in caso di movimentazione di rifiuti pericolosi, sono
obbligati a comunicare al sistema i dati del  rifiuto  almeno  4  ore
prima  che  si  effettui  l'operazione   di   movimentazione,   salvo
giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte annotazioni
dell'Area Registro Cronologico.»; 
    b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7.  Il  trasportatore,
in caso di movimentazione di rifiuti  pericolosi,  deve  accedere  al
sistema ed inserire i propri dati relativi al trasporto almeno 2  ore
prima dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di
emergenza, da indicare nella  parte  annotazioni  dell'Area  Registro
Cronologico.»; 
    c) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis. In  caso  di
movimentazione  di  rifiuti  non  pericolosi,  la   scheda   SISTRI -
Area movimentazione   deve   essere   compilata   da   produttori   e
trasportatori prima della movimentazione del rifiuto stesso.».