Art. 8 Ulteriori tipologie particolari 1. Le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009 si applicano anche ai produttori di rifiuti non pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa, nonche' al trasporto transfrontaliero dall'estero effettuato da un'impresa di cui all'art. 212, comma 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Nel caso di rifiuti pericolosi prodotti dall'attivita' del personale sanitario delle strutture pubbliche e private, che erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al di fuori delle strutture medesime ovvero in caso di rifiuti pericolosi prodotti presso gli ambulatori decentrati dell'azienda sanitaria di riferimento, fermo restando quanto stabilito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 7 e 8 del DM 17 dicembre 2009.