Art. 8 
 
 
                   Ulteriori tipologie particolari 
 
  1.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  6,  comma  2   del decreto
ministeriale 17 dicembre 2009 si applicano  anche  ai  produttori  di
rifiuti non pericolosi che non sono inquadrati  in  un'organizzazione
di  ente  o  di  impresa,  nonche'  al   trasporto   transfrontaliero
dall'estero effettuato da un'impresa di cui all'art. 212, comma 5 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  2. Nel caso  di  rifiuti  pericolosi  prodotti  dall'attivita'  del
personale sanitario delle strutture pubbliche e private, che  erogano
le prestazioni di cui alla legge 23  dicembre  1978,  n.  833,  e  al
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.   502,   e   successive
modificazioni, al di fuori delle strutture medesime ovvero in caso di
rifiuti  pericolosi  prodotti  presso   gli   ambulatori   decentrati
dell'azienda  sanitaria  di  riferimento,   fermo   restando   quanto
stabilito dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica  15
luglio 2003, n. 254, si applicano le disposizioni di cui all'art.  6,
commi 7 e 8 del DM 17 dicembre 2009.