Art. 9 
 
 
        Impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani 
 
  1. Gli impianti di recupero e di  smaltimento  dei  rifiuti  urbani
adempiono alla tenuta del registro di carico e scarico e  all'obbligo
di comunicazione annuale di cui alla legge 25 gennaio  1994,  n.  70,
tramite  la  compilazione  della  scheda  SISTRI  -   Area   Registro
Cronologico. 
  2. Gli impianti comunali o intercomunali ai quali vengono conferiti
rifiuti  urbani  e  che  effettuano,  in  regime  di  autorizzazione,
unicamente operazioni di messa in riserva R13 e deposito  preliminare
D15,   si   iscrivono    al    SISTRI    nella    categoria    centro
raccolta/piattaforma e  versano  il  contributo  annuo  di  500  euro
indipendentemente dalla quantita' di rifiuti urbani gestiti. 
  3. Nel caso di movimentazione  dei  rifiuti  urbani  in  uscita  da
impianti comunali  o  intercomunali  che  effettuano,  in  regime  di
autorizzazione, unicamente operazioni di messa  in  riserva  R13  e/o
deposito preliminare D15, effettuata da imprese di trasporto iscritte
nella categoria 1 di cui al decreto ministeriale 28 aprile  1998,  n.
406, il gestore di tali impianti compila  la  scheda  SISTRI  -  Area
movimentazione,  ne  stampa  una  copia  e  la   consegna,   firmata,
all'impresa di trasporto. Tale scheda  accompagna  il  trasporto  dei
rifiuti  fino   all'impianto   di   recupero   e/o   smaltimento   di
destinazione. Ai fini  dell'assolvimento  della  responsabilita'  del
gestore dell'impianto comunale o intercomunale si applica il comma 14
dell'articolo 5 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009.