Art. 9 Impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani 1. Gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani adempiono alla tenuta del registro di carico e scarico e all'obbligo di comunicazione annuale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, tramite la compilazione della scheda SISTRI - Area Registro Cronologico. 2. Gli impianti comunali o intercomunali ai quali vengono conferiti rifiuti urbani e che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15, si iscrivono al SISTRI nella categoria centro raccolta/piattaforma e versano il contributo annuo di 500 euro indipendentemente dalla quantita' di rifiuti urbani gestiti. 3. Nel caso di movimentazione dei rifiuti urbani in uscita da impianti comunali o intercomunali che effettuano, in regime di autorizzazione, unicamente operazioni di messa in riserva R13 e/o deposito preliminare D15, effettuata da imprese di trasporto iscritte nella categoria 1 di cui al decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, il gestore di tali impianti compila la scheda SISTRI - Area movimentazione, ne stampa una copia e la consegna, firmata, all'impresa di trasporto. Tale scheda accompagna il trasporto dei rifiuti fino all'impianto di recupero e/o smaltimento di destinazione. Ai fini dell'assolvimento della responsabilita' del gestore dell'impianto comunale o intercomunale si applica il comma 14 dell'articolo 5 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009.