Art. 2 
 
  Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art.  1
del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11  del  giorno
24 febbraio 2010, con l'osservanza  delle  modalita'  indicate  negli
articoli 9 e 10 del  citato  decreto  del  23  luglio  2008,  con  la
seguente   integrazione:   «Eventuali    offerte    che    presentino
l'indicazione di titoli di scambio  da  versare  in  regolamento  dei
titoli in emissione non verranno prese in considerazione». 
  Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno
prese in considerazione. 
  Successivamente alla scadenza del termine  di  presentazione  delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita'  di
cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 23 luglio 2008; le
predette operazioni d'asta sono effettuate anche tramite  sistemi  di
comunicazione telematica. 
  Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.