Art. 3 
 
  Non appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui  al
precedente   articolo,   avra'   inizio   il    collocamento    della
diciannovesima tranche dei titoli stessi per un importo  massimo  del
10  per  cento  dell'ammontare  nominale  massimo  offerto  nell'asta
«ordinaria» relativa alla tranche di  cui  all'art.  1  del  presente
decreto; tale tranche supplementare sara'  riservata  agli  operatori
«specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi  dell'art.  33
del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del  2003,  citato
nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta  della  diciottesima
tranche. La tranche  supplementare  verra'  collocata  al  prezzo  di
aggiudicazione determinato nell'asta relativa  alla  tranche  di  cui
all'art. 1 del presente decreto e verra' assegnata con  le  modalita'
indicate negli articoli 13 e 14 del  citato  decreto  del  23  luglio
2008, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni: 
    «Eventuali offerte che  presentino  l'indicazione  di  titoli  di
scambio da  versare  in  regolamento  dei  titoli  in  emissione  non
verranno prese in considerazione. 
  Le  domande  presentate  nell'asta  supplementare  si   considerano
formulate  al  prezzo   di   aggiudicazione   determinato   nell'asta
ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.». 
  Gli   «specialisti»   potranno    partecipare    al    collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino  alle  ore
15,30 del giorno 25 febbraio 2010; le predette operazioni d'asta sono
effettuate anche tramite sistemi di comunicazione telematica. 
  Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno
prese in considerazione. 
  L'importo  spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»   nel
collocamento supplementare e' pari al  rapporto  fra  il  valore  dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste «ordinarie» dei B.T.P. €i decennali, ivi compresa quella  di
cui all'art. 1 del presente decreto, ed  il  totale  complessivamente
assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a  partecipare
al collocamento supplementare. 
  Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.