Art. 2 Dotazioni organiche 1. Il Comando carabinieri per la tutela del lavoro ha una dotazione organica di cinquecentosei unita', ripartite secondo l'allegata tabella B, che e' parte integrante del presente decreto. 2. Il personale impiegato per le esigenze di cui al presente decreto e' selezionato secondo criteri stabilititi dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, d'intesa con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, e utilizzato, agli stessi fini, previa specifica formazione a cura e spese della Direzione generale per l'attivita' ispettiva dello stesso Ministero.