IL DIRETTORE GENERALE 
       del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita' 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/1992; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento  (CE)  n.  510/06
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del  regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato  del  regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte  nel  «registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996 con  il  quale
l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione,  fra  le  altre,
della  indicazione  geografica  protetta  «Nocciola  del  Piemonte  o
Nocciola Piemonte»; 
  Visti gli articoli  10  e  11  del  predetto  regolamento  (CE)  n.
510/2006 concernente i controlli; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999,  ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati  autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentarie
forestali, sentite  le  regioni  ed  individua  nel  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  l'Autorita'  nazionale
preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e  responsabile
della vigilanza sulla stessa; 
  Visto il decreto 26 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - serie generale  -  n.  81  dell'8  aprile
1999, con il quale l'organismo  denominato  «INOQ  -  Istituto  Nord 
Ovest Qualita' Soc. coop.», con sede in Moretta, piazza Carlo Alberto
Grosso n. 82, e' stato autorizzato ad effettuare  i  controlli  sulla
indicazione geografica protetta «Nocciola  del  Piemonte  o  Nocciola
Piemonte»; 
  Visti  il  decreto  20  marzo  2002  e  successivi,  con  i   quali
l'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo denominato  «INOQ
- Istituto Nord Ovest Qualita' Soc. coop.» ad effettuare i  controlli
sulla  indicazione  geografica  protetta  «Nocciola  del  Piemonte  o
Nocciola  Piemonte»,  e'  stata  prorogata  fino  all'emanazione  del
decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso; 
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, con nota n. 8490  del  4  giugno  2009,  ha  trasmesso  ai
servizi comunitari competenti la domanda di modifica del disciplinare
di produzione della indicazione  geografica  protetta  «Nocciola  del
Piemonte o Nocciola  Piemonte»  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
510/2006; 
  Considerato che «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualita' Soc. coop.» ha
predisposto il piano  di  controllo  per  la  indicazione  geografica
protetta «Nocciola del Piemonte o  Nocciola  Piemonte»  conformemente
allo schema tipo di controllo; 
  Considerato che «INOQ - Istituto Nord Ovest Qualita' Soc. coop.» ha
altresi' predisposto un ulteriore piano dei controlli  che  recepisce
le  modifiche  al  disciplinare  di  produzione  inviato  ai  servizi
comunitari con la nota sopra citata; 
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente la indicazione geografica protetta «Nocciola del Piemonte
o Nocciola Piemonte»; 
  Considerato che le decisioni concernenti  le  autorizzazioni  degli
organismi di controllo privati di cui  agli  articoli  10  e  11  del
regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al  Ministero  delle  politiche
agricole  alimentari  e  forestali,  in  quanto  autorita'  nazionale
preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo  ai  sensi  del
comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; 
  Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari  e
forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e'
avvalso del gruppo tecnico di valutazione; 
  Visto il parere favorevole espresso dal citato  gruppo  tecnico  di
valutazione nella seduta del 3 febbraio 2010; 
  Vista la documentazione agli atti del Ministero; 
  Ritenuto  di  procedere   all'emanazione   del   provvedimento   di
autorizzazione ai sensi della comma 1 dell'art.  14  della  legge  n.
526/1999; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'organismo denominato «INOQ - Istituto Nord  Ovest  Qualita'  Soc.
coop.», con sede in Moretta, piazza Carlo Alberto Grosso  n.  82,  e'
autorizzato ad espletare le funzioni  di  controllo,  previste  dagli
articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la  indicazione
geografica protetta «Nocciola  del  Piemonte  o  Nocciola  Piemonte»,
registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 1107  del
12 giugno 1996.