Art. 3 
 
  Possono essere attivati contratti finanziati dalle regioni, da enti
pubblici,  nonche'  quelli  derivanti   da   finanziamenti   comunque
acquisiti dalle universita' che si aggiungono ai  contratti  statali,
cosi' come deliberato nella Conferenza  Stato/Regioni,  nell'incontro
del 25 marzo 2009, al fine di colmare, ove possibile, il divario  tra
fabbisogni e numero dei contratti statali. 
  I contratti aggiuntivi finanziati dalle regioni ed altresi'  quelli
derivanti da  finanziamenti  comunque  acquisiti  dalle  universita',
verranno assegnati con successivo provvedimento.