Art. 4 Le categorie riservatarie dei medici dipendenti del Ministero della difesa, del Ministero dell'interno e del Servizio sanitario nazionale, possono essere ammessi alle scuole di specializzazione, nei limiti percentuali previsti dalla normativa vigente e della capacita' ricettiva delle singole scuole, dopo che siano stati ammessi i vincitori di concorso titolari di contratti statali, regionali e privati.