Art. 4 
 
  Le categorie riservatarie dei medici dipendenti del Ministero della
difesa,  del  Ministero  dell'interno  e   del   Servizio   sanitario
nazionale, possono essere ammessi alle  scuole  di  specializzazione,
nei limiti percentuali  previsti  dalla  normativa  vigente  e  della
capacita' ricettiva  delle  singole  scuole,  dopo  che  siano  stati
ammessi i  vincitori  di  concorso  titolari  di  contratti  statali,
regionali e privati.