(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
 
                     Caratteristiche al consumo 
 
    I vini a  denominazione  di  origine  controllata  «Genazzano  »,
all'atto  dell'immissione  al  consumo,  devono  avere  le   seguenti
caratteristiche: 
      Genazzano bianco: 
        colore: bianco paglierino piu' o meno  intenso  con  riflessi
verdognoli; 
        odore: delicato, piu' o meno fruttato; 
        sapore: sapido, vivace, fresco, armonico; 
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 
        acidita' totale minima: 4,5 g/l; 
        estratto non riduttore minimo: 16 g/l. 
      Genazzano rosso: 
        colore: rosso rubino brillante, vivace, di media intensita'; 
        odore: vinoso, fruttato, fragrante, fresco e delicato; 
        sapore: vivace, fresco; 
        titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; 
        acidita' totale minima: 5 g/l; 
        estratto non riduttore minimo: 18 g/l. 
    E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali di modificare con proprio decreto, i limiti minimi  sopra
indicati, per l'acidita' totale e l'estratto secco.