Art. 6. Caratteristiche al consumo I vini a denominazione di origine controllata «Genazzano », all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche: Genazzano bianco: colore: bianco paglierino piu' o meno intenso con riflessi verdognoli; odore: delicato, piu' o meno fruttato; sapore: sapido, vivace, fresco, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; acidita' totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 16 g/l. Genazzano rosso: colore: rosso rubino brillante, vivace, di media intensita'; odore: vinoso, fruttato, fragrante, fresco e delicato; sapore: vivace, fresco; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; acidita' totale minima: 5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18 g/l. E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati, per l'acidita' totale e l'estratto secco.