(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
 
                           Confezionamento 
 
    E' consentito confezionare i  vini  a  denominazione  di  origine
controllata   «Genazzano»   senza   specificazioni   aggiuntive,   in
contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre  in  materiale
plastico pluristrato di polietilene  e  poliestere  racchiuso  in  un
involucro di cartone o di altro materiale rigido,  di  capacita'  non
inferiore a 2 litri.