Art. 8. Confezionamento E' consentito confezionare i vini a denominazione di origine controllata «Genazzano» senza specificazioni aggiuntive, in contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, di capacita' non inferiore a 2 litri.