(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
 
 
                         Base ampelografica 
 
    1. I vini a denominazione di origine  controllata  «Todi»  devono
essere ottenuti dalle uve prodotte dai  vigneti  aventi,  nell'ambito
aziendale, la seguente composizione ampelografica: 
      «Todi» Bianco: 
        Grechetto: minimo 50 %, 
        altri vitigni a bacca bianca idonei alla  coltivazione  nella
regione Umbria: massimo 50 %; 
      «Todi » Rosso: 
        Sangiovese: minimo 50 %, 
        altri vitigni a bacca rossa idonei  alla  coltivazione  nella
regione Umbria: massimo 50 %; 
      «Todi» Grechetto o Grechetto di Todi: 
        Grechetto: minimo 85 %, 
        altri vitigni  a  bacca  bianca,  con  esclusione  di  quelli
aromatici, idonei alla coltivazione  nella  regione  Umbria:  massimo
15%; 
      «Todi» Sangiovese o Sangiovese di Todi: 
        Sangiovese: minimo 85%, 
        altri vitigni a bacca rossa idonei  alla  coltivazione  nella
regione Umbria: massimo 15%; 
      «Todi» Merlot o Merlot di Todi: 
        Merlot: minimo 85 %, 
        altri vitigni a bacca rossa idonei  alla  coltivazione  nella
regione Umbria: massimo 15%.