Art. 2. Base ampelografica 1. I vini a denominazione di origine controllata «Todi» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: «Todi» Bianco: Grechetto: minimo 50 %, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella regione Umbria: massimo 50 %; «Todi » Rosso: Sangiovese: minimo 50 %, altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella regione Umbria: massimo 50 %; «Todi» Grechetto o Grechetto di Todi: Grechetto: minimo 85 %, altri vitigni a bacca bianca, con esclusione di quelli aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Umbria: massimo 15%; «Todi» Sangiovese o Sangiovese di Todi: Sangiovese: minimo 85%, altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella regione Umbria: massimo 15%; «Todi» Merlot o Merlot di Todi: Merlot: minimo 85 %, altri vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione nella regione Umbria: massimo 15%.