(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
 
                    Zona di produzione delle uve 
 
    1. Le uve destinate alla produzione dei vini «Todi» devono essere
prodotte nella zona appresso indicata in provincia di Perugia  e  che
comprende l'intero territorio  amministrativo  dei  comuni  di  Todi,
Massa Martana, Monte Castello Vibio, e Collazzone.