Art. 4. Norme per la viticoltura 1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualita'. Pertanto sono da considerare idonei i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, rientranti nella fascia altimetrica compresa tra 150 e 600 m s.l.m., esclusi i terreni di fondovalle. 2. Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. I nuovi impianti e reimpianti dovranno avere una densita' minima di 3.300 ceppi per ettaro per tutte le tipologie. 3. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso. 4. La resa massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale delle uve ammesse per la produzione dei vini di cui all'art. 1 sono le seguenti: Parte di provvedimento in formato grafico I quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a D.O.C. «Todi» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi. Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa di uva per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.