(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
 
                      Norme per la viticoltura 
 
    1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati
alla produzione dei vini a denominazione di  origine  controllata  di
cui all'art. 1  devono  essere  quelle  tradizionali  della  zona  di
produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati
le specifiche caratteristiche di qualita'. 
    Pertanto sono da considerare idonei i vigneti ubicati in  terreni
di favorevole  giacitura  ed  esposizione,  rientranti  nella  fascia
altimetrica compresa tra 150 e 600 m s.l.m.,  esclusi  i  terreni  di
fondovalle. 
    2. Le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere
quelli generalmente usati e,  comunque,  atti  a  non  modificare  le
caratteristiche delle uve e dei vini. 
    I nuovi impianti e reimpianti dovranno avere una densita'  minima
di 3.300 ceppi per ettaro per tutte le tipologie. 
    3.  E'  vietata  ogni  pratica  di   forzatura.   E'   consentita
l'irrigazione di soccorso. 
    4. La resa massima di  uva  ad  ettaro  e  la  gradazione  minima
naturale delle uve ammesse per la produzione dei vini di cui all'art.
1 sono le seguenti: 
 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
    I quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei
vini a D.O.C. «Todi» devono essere riportati nei limiti di cui sopra,
purche' la produzione globale non superi del 20% i  limiti  medesimi,
fermi restando i limiti resa  uva/vino  per  i  quantitativi  di  cui
trattasi. 
    Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa di uva per ettaro
in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto  all'effettiva
superficie coperta dalla vite.