Art. 5. Norme di vinificazione e di imbottigliamento 1. Le operazioni di appassimento delle uve, di vinificazione e di imbottigliamento dei vini a D.O.C. «Todi» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. 2. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, le operazioni di appassimento delle uve, di vinificazione e imbottigliamento dei vini a DOC «Todi» possono essere effettuate anche in stabilimenti situati al di fuori della zona di produzione delimitata all'art. 3, e comunque nell'ambito territoriale dei comuni confinanti con la predetta zona, mediante autorizzazioni individuali rilasciate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della regione Umbria, alle ditte conduttrici di vigneti atti a produrre i vini di cui trattasi antecedentemente all'entrata in vigore del decreto di approvazione del presente disciplinare, a condizione che ciascuna ditta interessata presenti apposita richiesta, corredata dalla documentazione atta a dimostrare: la conduzione dei vigneti di cui trattasi da almeno 10 anni antecedentemente all'entrata in vigore del presente disciplinare; l'espletamento nello stabilimento oggetto dell'autorizzazione delle predette pratiche da almeno 10 anni precedenti l'entrata in vigore del presente disciplinare. 3. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali della zona e comunque atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche. 4. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%, per qualsiasi tipologia di vino «Todi», ad esclusione della tipologia «Todi» Grechetto Passito. Qualora tale resa superi detto limite percentuale, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata «Todi»; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto. La resa massima dell'uva in vino per la tipologia «Todi» Grechetto Passito non deve essere superiore al 40%, riferita alle uve allo stato fresco. 5. Ad esclusione della tipologia «Todi» Grechetto Passito, e' consentito l'arricchimento dei mosti e degli altri prodotti a monte del vino destinati alla produzione dei vini DOC «Todi», alle condizioni e nei limiti stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie. Ad esclusione della predetta tipologia «Todi» Grechetto Passito, e' ammessa la pratica della dolcificazione. 6. Il vino «Todi» Rosso «Superiore» deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di 12 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia. 7. I vini «Todi» Sangiovese e «Todi» Merlot devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento di 12 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia. Le tipologie di tali vini designate con menzione «Superiore» devono essere sottoposte ad un ulteriore periodo di maturazione di 6 mesi. 8. Il vino «Todi» Grechetto «Superiore» deve essere sottoposto ad un periodo di maturazione di 5 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia. 9. Il vino «Todi» Grechetto «Passito» deve essere ottenuto mediante l'appassimento delle uve sulla pianta o in ambienti a ventilazione naturale o in ambienti dotati di impianti di condizionamento che, in ogni caso, escludano il riscaldamento. Tale tipologia di vino deve essere sottoposta ad un periodo di maturazione di 10 mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di vendemmia.