(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
 
            Norme di vinificazione e di imbottigliamento 
 
    1. Le operazioni di appassimento delle uve, di vinificazione e di
imbottigliamento dei vini a D.O.C. «Todi»  devono  essere  effettuate
nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. 
    2.  Tuttavia,  tenuto  conto  delle  situazioni  tradizionali  di
produzione, le operazioni di appassimento delle uve, di vinificazione
e imbottigliamento dei vini a DOC «Todi»  possono  essere  effettuate
anche in stabilimenti situati al di fuori della  zona  di  produzione
delimitata all'art. 3, e comunque nell'ambito territoriale dei comuni
confinanti con la predetta zona, mediante autorizzazioni  individuali
rilasciate  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, previo parere della regione Umbria, alle ditte conduttrici
di vigneti atti a produrre i vini di  cui  trattasi  antecedentemente
all'entrata in  vigore  del  decreto  di  approvazione  del  presente
disciplinare, a condizione che ciascuna  ditta  interessata  presenti
apposita richiesta, corredata dalla documentazione atta a dimostrare: 
      la conduzione dei vigneti di cui trattasi  da  almeno  10  anni
antecedentemente all'entrata in vigore del presente disciplinare; 
      l'espletamento nello stabilimento  oggetto  dell'autorizzazione
delle predette pratiche da almeno 10  anni  precedenti  l'entrata  in
vigore del presente disciplinare. 
    3.  Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto   le   pratiche
enologiche tradizionali della zona e comunque  atte  a  conferire  ai
vini le loro peculiari caratteristiche. 
    4. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore  al
70%, per qualsiasi tipologia di  vino  «Todi»,  ad  esclusione  della
tipologia «Todi» Grechetto Passito. 
    Qualora tale resa superi detto limite percentuale, ma non il 75%,
l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine  controllata
«Todi»; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di  origine
controllata per tutto il prodotto. 
    La  resa  massima  dell'uva  in  vino  per  la  tipologia  «Todi»
Grechetto Passito non deve essere superiore al 40%, riferita alle uve
allo stato fresco. 
    5. Ad esclusione della tipologia  «Todi»  Grechetto  Passito,  e'
consentito l'arricchimento dei mosti e degli altri prodotti  a  monte
del  vino  destinati  alla  produzione  dei  vini  DOC  «Todi»,  alle
condizioni  e  nei  limiti  stabiliti   dalle   norme   nazionali   e
comunitarie. 
    Ad esclusione della predetta tipologia «Todi» Grechetto  Passito,
e' ammessa la pratica della dolcificazione. 
    6. Il vino «Todi» Rosso «Superiore» deve essere sottoposto ad  un
periodo di invecchiamento di  12  mesi  a  partire  dal  1°  novembre
dell'anno di vendemmia. 
    7. I  vini  «Todi»  Sangiovese  e  «Todi»  Merlot  devono  essere
sottoposti ad un periodo di invecchiamento di 12 mesi a  partire  dal
1° novembre  dell'anno  di  vendemmia.  Le  tipologie  di  tali  vini
designate con menzione «Superiore» devono  essere  sottoposte  ad  un
ulteriore periodo di maturazione di 6 mesi. 
    8. Il vino «Todi» Grechetto «Superiore» deve essere sottoposto ad
un periodo di maturazione  di  5  mesi  a  partire  dal  1°  novembre
dell'anno di vendemmia. 
    9. Il  vino  «Todi»  Grechetto  «Passito»  deve  essere  ottenuto
mediante l'appassimento delle  uve  sulla  pianta  o  in  ambienti  a
ventilazione  naturale  o  in  ambienti   dotati   di   impianti   di
condizionamento che, in ogni caso, escludano il riscaldamento. 
    Tale tipologia di vino deve essere sottoposta ad  un  periodo  di
maturazione di 10  mesi  a  partire  dal  1°  novembre  dell'anno  di
vendemmia.