(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
 
                           Confezionamento 
 
    1. Le tipologie  dei  vini  a  D.O.C.  «Todi»  designate  con  la
menzione «Superiore» devono essere immesse al consumo in bottiglie di
capacita' non superiore a 3  litri,  che  devono  essere  per  quanto
riguarda  il  tipo  e  l'abbigliamento  confacenti  ai   tradizionali
caratteri di un vino di pregio. 
    2. La tipologia «Todi» Grechetto «Passito» deve essere immessa al
consumo in bottiglie di capacita' non superiore  a  0,75  litri,  che
devono  essere  per  quanto  riguarda  il  tipo   e   l'abbigliamento
confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di pregio. 
    3. I  vini  a  D.O.C.  «Todi»,  con  esclusione  delle  tipologie
designate con le menzioni  «Superiore»  e  «Passito»,  devono  essere
immessi al consumo in bottiglie o altri recipienti di  capacita'  non
superiore a 5 litri. E' consentito l'uso di  contenitori  alternativi
al vetro costituiti da un otre in materiale plastico  pluristrato  di
polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di  cartone  o  di
altro materiale rigido, di capacita' non inferiore a 2 litri.