Art. 8. Confezionamento 1. Le tipologie dei vini a D.O.C. «Todi» designate con la menzione «Superiore» devono essere immesse al consumo in bottiglie di capacita' non superiore a 3 litri, che devono essere per quanto riguarda il tipo e l'abbigliamento confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di pregio. 2. La tipologia «Todi» Grechetto «Passito» deve essere immessa al consumo in bottiglie di capacita' non superiore a 0,75 litri, che devono essere per quanto riguarda il tipo e l'abbigliamento confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di pregio. 3. I vini a D.O.C. «Todi», con esclusione delle tipologie designate con le menzioni «Superiore» e «Passito», devono essere immessi al consumo in bottiglie o altri recipienti di capacita' non superiore a 5 litri. E' consentito l'uso di contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, di capacita' non inferiore a 2 litri.