Art. 2 
 
  Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22  dicembre  2008,  n.
203 e dell'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n.  2,
come modificato  dall'art.  7-ter,  commi  5,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, e' autorizzata, per il  periodo  dal  1°  gennaio
2009 al 31 dicembre 2009, la proroga del  trattamento  di  mobilita',
come  definito  nell'accordo  intervenuto  presso  il  Ministero  del
lavoro, della salute e delle politiche  sociali  in  data  12  giugno
2009, in favore di un numero massimo di 3  lavoratori  ex  dipendenti
delle aziende appartenenti ai Consorzi Agrari. 
  A valere sullo stanziamento di cui  all'art.  2,  comma  36,  della
legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per  l'occupazione  vengono
imputate: 
    per il periodo dal 1° gennaio 2009 al 30  aprile  2009,  l'intera
contribuzione figurativa e il 100% del sostegno al reddito  spettante
al lavoratore; 
    per il periodo dal 1° maggio 2009 al 31 dicembre  2009,  l'intera
contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al  reddito  spettante
al lavoratore. 
  Il predetto trattamento e' integrato, per il periodo dal 1°  maggio
2009  al  31  dicembre  2009,  da   un   contributo   connesso   alla
partecipazione a percorsi di politica attiva  del  lavoro  di  misura
pari al 30%  del  sostegno  al  reddito,  a  carico  del  FSE  -  POR
regionale. 
  Fermo  restando   l'ammontare   complessivo   dell'intervento   FSE
calcolato secondo la predetta percentuale,  la  percentuale  medesima
puo' essere calcolata mensilmente oppure  sull'ammontare  complessivo
del sostegno al reddito, con conseguente integrazione  verticale  dei
fondi nazionali. 
  La misura del  predetto  trattamento  e'  ridotta  del  30%  per  i
seguenti periodi: 
    dal 9 novembre 2009 al 31 dicembre 2009 - un lavoratore; 
    dal 3 maggio 2009 al 31 dicembre 2009 - un lavoratore; 
    dal 23 maggio 2009 al 31 dicembre 2009 - un lavoratore. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
per l'occupazione sono disposti nel  limite  massimo  complessivo  di
euro 46.780,53.