Art. 3 
 
  Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22  dicembre  2008,  n.
203 e dell'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n.  2,
come modificato  dall'art.  7-ter,  commi  5,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, e' autorizzata, per il  periodo  dal  9  novembre
2009  al  31  dicembre  2009,  la  concessione  del  trattamento   di
mobilita', come definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 12  giugno
2009, in favore di un numero massimo di 4  lavoratori  ex  dipendenti
delle aziende  appartenenti  ai  Consorzi  Agrari,  come  di  seguito
indicato: 
    dal 9 novembre 2009 al 31 dicembre 2009 - due lavoratori; 
    dal 3 dicembre 2009 al 31 dicembre 2009 - due lavoratori. 
  A valere sullo stanziamento di cui  all'art.  2,  comma  36,  della
legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per  l'occupazione  vengono
imputate l'intera contribuzione figurativa e il 70% del  sostegno  al
reddito spettante al lavoratore. 
  Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla
partecipazione a percorsi di politica attiva  del  lavoro  di  misura
pari al 30%  del  sostegno  al  reddito,  a  carico  del  FSE  -  POR
regionale. 
  Fermo  restando   l'ammontare   complessivo   dell'intervento   FSE
calcolato secondo la predetta percentuale,  la  percentuale  medesima
puo' essere calcolata mensilmente oppure  sull'ammontare  complessivo
del sostegno al reddito, con conseguente integrazione  verticale  dei
fondi nazionali. 
  In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del  Fondo
per l'occupazione sono disposti nel  limite  massimo  complessivo  di
euro 7.140,38.