Art. 3 Ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 e dell'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-ter, commi 5, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' autorizzata, per il periodo dal 9 novembre 2009 al 31 dicembre 2009, la concessione del trattamento di mobilita', come definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 12 giugno 2009, in favore di un numero massimo di 4 lavoratori ex dipendenti delle aziende appartenenti ai Consorzi Agrari, come di seguito indicato: dal 9 novembre 2009 al 31 dicembre 2009 - due lavoratori; dal 3 dicembre 2009 al 31 dicembre 2009 - due lavoratori. A valere sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sul Fondo per l'occupazione vengono imputate l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore. Il predetto trattamento e' integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE - POR regionale. Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima puo' essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali. In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo per l'occupazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 7.140,38.