Art. 4 Modalita' di trasmissione INPS - Datore di lavoro 1. L'INPS rende immediatamente disponibile al datore di lavoro l'attestazione della malattia rilasciata dal medico curante, secondo le modalita' stabilite dal disciplinare tecnico allegato 1. 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il lavoratore del settore privato e' tenuto, entro due giorni dal relativo rilascio, a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso in cui quest'ultimo richieda all'INPS la trasmissione in via telematica della suddetta attestazione, secondo le modalita' stabilite dal disciplinare tecnico allegato 1.