Art. 4 
 
 
          Modalita' di trasmissione INPS - Datore di lavoro 
 
  1. L'INPS rende immediatamente  disponibile  al  datore  di  lavoro
l'attestazione della malattia rilasciata dal medico curante,  secondo
le modalita' stabilite dal disciplinare tecnico allegato 1. 
  2. Ai sensi dell'art. 1, comma 149, della legge 30  dicembre  2004,
n. 311, il lavoratore del settore privato e' tenuto, entro due giorni
dal  relativo  rilascio,  a  recapitare  o  a  trasmettere  a   mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, l'attestazione della malattia
rilasciata dal medico curante, al datore di lavoro, salvo il caso  in
cui quest'ultimo richieda all'INPS la trasmissione in via  telematica
della suddetta  attestazione,  secondo  le  modalita'  stabilite  dal
disciplinare tecnico allegato 1.