Art. 5 Piani di diffusione 1. L'applicazione e la messa a regime, presso le singole regioni, delle disposizioni di cui al presente decreto e' definita attraverso accordi specifici tra il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le singole regioni, da concludersi entro il 30 aprile 2010, tenuto conto degli eventuali progetti regionali di cui all'art. 4 del DPCM 26 marzo 2008. 2. Nelle more della messa a regime, nelle singole regioni, dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, a partire dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il medico curante procede comunque alle operazioni di predisposizione e di invio dei dati dei certificati di malattia, alle operazioni di rettifica e annullamento di certificati gia' inviati, nonche' alle operazioni di stampa della copia cartacea del certificato di malattia e dell'attestato di malattia, secondo una delle modalita' rese disponibili dal SAC in conformita' a quanto definito nel disciplinare tecnico allegato 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 febbraio 2010 Il Ministro della salute Fazio Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Sacconi Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti