Art. 5 
 
 
                         Piani di diffusione 
 
  1. L'applicazione e la messa a regime, presso le  singole  regioni,
delle disposizioni di cui al presente decreto e' definita  attraverso
accordi  specifici  tra  il  Ministero  della  salute,  il  Ministero
dell'economia e delle finanze e le singole  regioni,  da  concludersi
entro il 30  aprile  2010,  tenuto  conto  degli  eventuali  progetti
regionali di cui all'art. 4 del DPCM 26 marzo 2008. 
  2.  Nelle  more  della  messa  a  regime,  nelle  singole  regioni,
dell'applicazione delle disposizioni di cui al  presente  decreto,  a
partire dal quindicesimo  giorno  dalla  pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il medico
curante procede comunque alle  operazioni  di  predisposizione  e  di
invio dei dati  dei  certificati  di  malattia,  alle  operazioni  di
rettifica e annullamento di certificati gia'  inviati,  nonche'  alle
operazioni di stampa della copia cartacea del certificato di malattia
e dell'attestato  di  malattia,  secondo  una  delle  modalita'  rese
disponibili dal SAC in conformita' a quanto definito nel disciplinare
tecnico allegato 1. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 26 febbraio 2010 
 
                      Il Ministro della salute 
                                Fazio 
 
 
                       Il Ministro del lavoro 
                      e delle politiche sociali 
                               Sacconi 
 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Tremonti