Art. 3 
 
  I certificati devono essere  trasmessi,  anche  se  parzialmente  o
totalmente negativi, entro il termine perentorio del 31  maggio  2010
per la certificazione relativa all'anno 2009, del 31 marzo  2011  per
la certificazione relativa all'anno 2010, del 2 aprile  2012  per  la
certificazione  relativa  all'anno   2011,   alle   prefetture-uffici
territoriali del Governo competenti per territorio. 
  I certificati sono compilati in ogni loro pagina e firmati  secondo
le indicazioni dei relativi modelli e sono trasmessi  dagli  enti  in
originale. 
  Le  prefetture-uffici  territoriali  del  Governo   verificano   il
rispetto della perentorieta' del predetto termine. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 8 marzo 2010 
 
                                         Il direttore centrale: Verde