Art. 3 I certificati devono essere trasmessi, anche se parzialmente o totalmente negativi, entro il termine perentorio del 31 maggio 2010 per la certificazione relativa all'anno 2009, del 31 marzo 2011 per la certificazione relativa all'anno 2010, del 2 aprile 2012 per la certificazione relativa all'anno 2011, alle prefetture-uffici territoriali del Governo competenti per territorio. I certificati sono compilati in ogni loro pagina e firmati secondo le indicazioni dei relativi modelli e sono trasmessi dagli enti in originale. Le prefetture-uffici territoriali del Governo verificano il rispetto della perentorieta' del predetto termine. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 marzo 2010 Il direttore centrale: Verde