ART. 5 
 (Accertamento tecnico dei requisiti di idoneita' alla circolazione) 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma  4,  ai  fini
della riammissione in circolazione, i veicoli di interesse storico  e
collezionistico non  circolanti  sono  soggetti  ad  un  accertamento
tecnico dei requisiti di idoneita' alla circolazione, mediante visita
e prova da  parte  dei  competenti  uffici  del  Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. 
  2. Il veicolo per essere sottoposto all'accertamento di cui al  co.
1 deve essere  corredato  del  certificato  di  rilevanza  storica  e
collezionistica. 
  3.  L'accertamento  di  cui  al  comma  1   verte   sui   dati   di
identificazione del veicolo e sulla corrispondenza dello stesso  alle
prescrizioni  tecniche  ed   alle   caratteristiche   costruttive   e
funzionali previste dall'allegato II , parte integrante del  presente
decreto.