IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010 e n. 3845 del 29 gennaio 2010; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile; Considerato che permane la necessita' di assicurare la vigilanza e la protezione degli insediamenti ubicati nei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, al fine di impedire condotte criminose, nonche' gli interventi di soccorso e le attivita' necessarie al superamento della situazione emergenziale, tramite un adeguato contingente di Forze armate che tenga conto dell'attuale alloggiamento temporaneo della popolazione interessata alla riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati dall'evento calamitoso; Considerato che, a seguito della realizzazione degli insediamenti abitativi del progetto C.A.S.E. e M.A.P. e dell'avvio della fase di ricostruzione dei centri storici, per assicurare la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e' necessario continuare a ricorrere alle prestazioni di lavoro straordinario anche delle Forze di Polizia impiegate sul territorio; Ritenuto che e' necessario assicurare il massimo impegno dei Vigili del fuoco per ottimizzare la fase di ricostruzione del territorio gravemente danneggiato dagli eventi calamitosi in rassegna; Ritenuto che nelle more del completamento dei Moduli abitativi provvisori (M.A.P.) in alcuni comuni della regione Abruzzo le esigenze abitative della popolazione residente hanno trovato diversa soddisfazione e che appare necessario finalizzare gli interventi di costruzione di alloggi temporanei alla effettiva esigenza abitativa dei nuclei che ancora non possono rientrare nelle proprie abitazioni; Considerato che per agevolare il rientro nelle abitazioni danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, anche le unita' immobiliari con esito «E» che non riportano danni strutturali o che hanno subito danni strutturali minimi, e che richiedono interventi di riparazione contenuti, possono essere oggetto di contributo statale se destinate alla locazione; Considerato che permane la necessita' di assicurare le primarie esigenze di mobilita' alle persone residenti nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; Ritenuta la necessita' di realizzare con la massima urgenza, all'interno delle aree del progetto C.A.S.E., opere di presa da corsi d'acqua superficiali e terebrazione di pozzi ad uso irriguo per le opere a verde realizzate nell'ambito dei cantieri stessi, al fine di mantenere quanto realizzato nell'ambito delle opere a verde; Vista la nota del questore dell'Aquila del 12 gennaio 2010; Vista la nota del Gabinetto del Ministro dell'interno del 25 gennaio 2010; Viste le note del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno del 22 dicembre 2009 e del 15 gennaio 2010; Viste le note della regione Abruzzo dell'11 febbraio 2010; Viste la nota della Confcommercio provinciale L'Aquila del 23 dicembre 2010 e la nota della regione Abruzzo del 15 febbraio 2010; Vista la nota dell'ufficio legislativo del Ministero della difesa del 17 febbraio 2010; Visti il decreto n. 9219 del 29 dicembre 2009 del Commissario delegato nominato con decreto del 6 aprile 2009 e la nota della regione Emilia-Romagna del 17 febbraio 2010; Considerata la necessita' di assicurare il completamento del ciclo di gestione dei rifiuti da crolli e demolizioni e da ristrutturazioni immobiliari; Ravvisata l'urgenza di accelerare le operazioni di rimozione delle macerie prodotte dai crolli causati dall'evento sismico e dalle attivita' di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti; Considerata la necessita' di incrementare significativamente le capacita' di recupero dei materiali inerti selezionati presso i siti di deposito temporaneo di cui all'art. 9 della legge n. 77 del 2009; Di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'ISPRA, in merito all'art. 13 della presente ordinanza; D'intesa con la regione Abruzzo; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 1. Il Ministero della difesa e' autorizzato a prorogare fino al 6 aprile 2010 l'impiego di personale gia' destinato, ai sensi dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e nel limite di 350 unita', alla vigilanza ed alla protezione degli insediamenti ubicati nei territori dei comuni di cui all'art. 1 della medesima ordinanza n. 3754 del 2009. 2. Il Ministero della difesa e' autorizzato a prorogare fino al 31 marzo 2010 l'impiego di personale gia' impegnato negli interventi di soccorso e nelle attivita' necessarie al superamento della situazione di emergenza conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3827 del 27 novembre 2009, nel limite di 110 unita'. 3. Nel costo degli interventi di cui ai commi 1 e 2, stimato in 1.900.000 euro, sono comprese le spese di funzionamento dei mezzi, per l'utilizzo dei materiali impiegati e per le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese in deroga alla vigente normativa, nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite. 4. Al personale delle Forze di Polizia direttamente impegnato nelle attivita' di sostegno alla popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto alla criminalita' ed allo sciacallaggio, nel limite di 400 unita', e' autorizzata fino al 6 aprile 2010, la corresponsione di compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 35 ore mensili pro-capite, con oneri quantificati in euro 762.000, oltre a quanto corrisposto dalle singole amministrazioni. 5. Per la prosecuzione delle attivita' volte a garantire il superamento dell'emergenza nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in ragione dei precipui compiti istituzionali, e' affidata, fino al 6 aprile 2010, la responsabilita' di assicurare gli interventi di soccorso pubblico, anche al fine di favorire l'attivita' di ricostruzione nei territori colpiti. 6. Per il personale dei Vigili del fuoco, impegnato nelle attivita' di cui al comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 11 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3782 del 17 giugno 2009. Al personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, direttamente impegnato nelle attivita' di cui al comma 5, continuano ad applicarsi, rispettivamente, le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009 e le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 16 della medesima ordinanza. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di qualifica dirigenziale e non, comandato fuori sede, e' altresi' corrisposto il trattamento di missione, con oneri quantificati in euro 240.000. 7. Al personale in servizio presso i centri di assistenza e pronto intervento direttamente impegnato nelle attivita' di cui al comma 5, nel limite di quattro unita', e' autorizzata fino al 28 febbraio 2010, la corresponsione di compensi per lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 100 ore mensili pro-capite, con oneri quantificati in euro 15.000. 8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.