IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n.
245, convertito,  con  modificazioni,  dall'art.  1  della  legge  27
dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile  2009  recante  la  dichiarazione
dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari  a
causa  degli  eventi  sismici  che  hanno  interessato  la  provincia
dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6  aprile
2009; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  6
aprile 2009 recante  la  dichiarazione  dello  stato  d'emergenza  in
ordine agli eventi sismici predetti; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009,  n.  3755  del  15
aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile  2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4
maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio  2009,
n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780  del
6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784  del  25
giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio  2009,  n.  3797  del  30
luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009,  n.  3805  del  3  settembre
2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15  settembre  2009,
n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813
del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009,  n.  3817  del  16
ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del  27
novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30
dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010 e n. 3845 del  29  gennaio
2010; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui si dispone che i provvedimenti ivi  previsti  sono  adottati  con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai  sensi
dell'art. 5, comma 2, della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  per  quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; 
  Visto  il  decreto-legge  30  dicembre  2009,   n.   195,   recante
disposizioni urgenti per la cessazione dello stato  di  emergenza  in
materia di rifiuti nella regione Campania,  per  l'avvio  della  fase
post emergenziale nel  territorio  della  regione  Abruzzo  ed  altre
disposizioni urgenti  relative  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri ed alla protezione civile; 
  Considerato che permane la necessita' di assicurare la vigilanza  e
la protezione degli insediamenti ubicati nei comuni colpiti dal sisma
del 6 aprile 2009, al fine di impedire  condotte  criminose,  nonche'
gli interventi di soccorso e le attivita' necessarie  al  superamento
della situazione emergenziale, tramite  un  adeguato  contingente  di
Forze armate che tenga conto  dell'attuale  alloggiamento  temporaneo
della popolazione interessata alla riparazione o ricostruzione  degli
edifici danneggiati dall'evento calamitoso; 
  Considerato che, a seguito della realizzazione  degli  insediamenti
abitativi del progetto C.A.S.E. e M.A.P. e dell'avvio della  fase  di
ricostruzione  dei  centri  storici,   per   assicurare   la   tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica  e'  necessario  continuare  a
ricorrere alle prestazioni di lavoro straordinario anche delle  Forze
di Polizia impiegate sul territorio; 
  Ritenuto che e' necessario assicurare il massimo impegno dei Vigili
del fuoco per ottimizzare la fase  di  ricostruzione  del  territorio
gravemente danneggiato dagli eventi calamitosi in rassegna; 
  Ritenuto che nelle more  del  completamento  dei  Moduli  abitativi
provvisori  (M.A.P.)  in  alcuni  comuni  della  regione  Abruzzo  le
esigenze abitative della popolazione residente hanno trovato  diversa
soddisfazione e che appare necessario finalizzare gli  interventi  di
costruzione di alloggi temporanei alla effettiva  esigenza  abitativa
dei nuclei che ancora non possono rientrare nelle proprie abitazioni; 
  Considerato  che  per  agevolare  il   rientro   nelle   abitazioni
danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009, anche le unita'  immobiliari
con esito «E» che non riportano danni strutturali o che hanno  subito
danni strutturali minimi, e che richiedono interventi di  riparazione
contenuti, possono essere oggetto di contributo statale se  destinate
alla locazione; 
  Considerato che permane la necessita'  di  assicurare  le  primarie
esigenze di mobilita'  alle  persone  residenti  nei  comuni  di  cui
all'art. 1, comma  2,  del  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; 
  Ritenuta la  necessita'  di  realizzare  con  la  massima  urgenza,
all'interno delle aree del progetto C.A.S.E., opere di presa da corsi
d'acqua superficiali e terebrazione di pozzi ad uso  irriguo  per  le
opere a verde realizzate nell'ambito dei cantieri stessi, al fine  di
mantenere quanto realizzato nell'ambito delle opere a verde; 
  Vista la nota del questore dell'Aquila del 12 gennaio 2010; 
  Vista la nota  del  Gabinetto  del  Ministro  dell'interno  del  25
gennaio 2010; 
  Viste le note del Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso
pubblico e della difesa civile  del  Ministero  dell'interno  del  22
dicembre 2009 e del 15 gennaio 2010; 
  Viste le note della regione Abruzzo dell'11 febbraio 2010; 
  Viste la nota  della  Confcommercio  provinciale  L'Aquila  del  23
dicembre 2010 e la nota della regione Abruzzo del 15 febbraio 2010; 
  Vista la nota dell'ufficio legislativo del Ministero  della  difesa
del 17 febbraio 2010; 
  Visti il decreto n. 9219  del  29  dicembre  2009  del  Commissario
delegato nominato con decreto del 6  aprile  2009  e  la  nota  della
regione Emilia-Romagna del 17 febbraio 2010; 
  Considerata la necessita' di assicurare il completamento del  ciclo
di gestione dei rifiuti da crolli e demolizioni e da ristrutturazioni
immobiliari; 
  Ravvisata l'urgenza di accelerare le operazioni di rimozione  delle
macerie prodotte dai  crolli  causati  dall'evento  sismico  e  dalle
attivita' di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti; 
  Considerata la necessita'  di  incrementare  significativamente  le
capacita' di recupero dei materiali inerti selezionati presso i  siti
di deposito temporaneo di cui all'art. 9 della legge n. 77 del 2009; 
  Di concerto con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, sentito l'ISPRA, in merito all'art.  13  della
presente ordinanza; 
  D'intesa con la regione Abruzzo; 
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Ministero della difesa e' autorizzato a prorogare fino  al  6
aprile 2010 l'impiego di personale gia' destinato, ai sensi dell'art.
16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  n.  3754
del 9 aprile 2009 e nel limite di 350 unita', alla vigilanza ed  alla
protezione degli insediamenti ubicati nei territori dei comuni di cui
all'art. 1 della medesima ordinanza n. 3754 del 2009. 
  2. Il Ministero della difesa e' autorizzato a prorogare fino al  31
marzo 2010 l'impiego di personale gia' impegnato negli interventi  di
soccorso e nelle attivita' necessarie al superamento della situazione
di emergenza conseguente agli eventi sismici del 6  aprile  2009,  di
cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del  Consiglio  n.  3827
del 27 novembre 2009, nel limite di 110 unita'. 
  3. Nel costo degli interventi di cui ai commi 1  e  2,  stimato  in
1.900.000 euro, sono comprese le spese di  funzionamento  dei  mezzi,
per l'utilizzo dei materiali impiegati e per le prestazioni di lavoro
straordinario effettivamente rese in deroga alla  vigente  normativa,
nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite. 
  4. Al personale delle Forze di Polizia direttamente impegnato nelle
attivita' di sostegno alla popolazione colpita dal sisma del 6 aprile
2009, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto
alla criminalita' ed allo sciacallaggio, nel limite di 400 unita', e'
autorizzata fino al 6 aprile 2010, la corresponsione di compensi  per
lavoro straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 35
ore mensili pro-capite, con oneri quantificati in euro 762.000, oltre
a quanto corrisposto dalle singole amministrazioni. 
  5. Per  la  prosecuzione  delle  attivita'  volte  a  garantire  il
superamento  dell'emergenza  nei  territori  della  regione   Abruzzo
colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, al Corpo  nazionale  dei  vigili
del  fuoco,  in  ragione  dei  precipui  compiti  istituzionali,   e'
affidata, fino al 6 aprile 2010, la responsabilita' di assicurare gli
interventi  di  soccorso  pubblico,  anche  al   fine   di   favorire
l'attivita' di ricostruzione nei territori colpiti. 
  6. Per il personale dei Vigili del fuoco, impegnato nelle attivita'
di cui al comma 5, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al
comma 11 dell'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei
Ministri n. 3782 del 17 giugno 2009. Al personale  appartenente  alle
qualifiche dirigenziali del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  e
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della
difesa civile, direttamente impegnato nelle attivita' di cui al comma
5, continuano ad applicarsi, rispettivamente, le disposizioni di  cui
al comma 1 dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009 e le disposizioni di  cui  al
comma 2 dell'art. 16 della medesima ordinanza. Al personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco,  di  qualifica  dirigenziale  e  non,
comandato fuori sede,  e'  altresi'  corrisposto  il  trattamento  di
missione, con oneri quantificati in euro 240.000. 
  7. Al personale in servizio presso i centri di assistenza e  pronto
intervento direttamente impegnato nelle attivita' di cui al comma  5,
nel limite di quattro unita', e'  autorizzata  fino  al  28  febbraio
2010,  la  corresponsione  di  compensi  per   lavoro   straordinario
effettivamente  prestato  nel  limite  massimo  di  100  ore  mensili
pro-capite, con oneri quantificati in euro 15.000. 
  8. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a  valere
sulle risorse di cui all'art.  14,  comma  5,  del  decreto-legge  28
aprile 2009, n. 39, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2009, n. 77.