Art. 10 
 
  1. Al fine di favorire la  ripresa  dell'attivita'  produttiva  dei
commercianti su aree pubbliche e dei coltivatori diretti della citta'
dell'Aquila, il Commissario delegato, avvalendosi del  Provveditorato
interregionale per le opere pubbliche per il Lazio,  l'Abruzzo  e  la
Sardegna, e' autorizzato  a  realizzare  un  mercato  provvisorio  in
piazza D'Armi dell'Aquila. 
  2. Agli oneri derivanti dal  presente  articolo  si  provvede,  nel
limite massimo di 1.000.000,00 di euro, a carico dell'art. 14,  comma
5, del decreto-legge 28 aprile 2009, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.