Art. 10 1. Al fine di favorire la ripresa dell'attivita' produttiva dei commercianti su aree pubbliche e dei coltivatori diretti della citta' dell'Aquila, il Commissario delegato, avvalendosi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, e' autorizzato a realizzare un mercato provvisorio in piazza D'Armi dell'Aquila. 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, nel limite massimo di 1.000.000,00 di euro, a carico dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.