Art. 11 
 
  1. All'art. 9  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dopo il comma 3 e'  aggiunto  il
seguente comma: 
  «4. Agli oneri relativi all'applicazione del comma  3,  stimati  in
circa euro 7.000.000,00, si provvede a valere sull'art. 7,  comma  1,
del  decreto-legge  28  giugno   2009,   n.   39,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.».