Art. 11 1. All'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma: «4. Agli oneri relativi all'applicazione del comma 3, stimati in circa euro 7.000.000,00, si provvede a valere sull'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.».