Art. 13 1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3813 del 29 settembre 2009, dopo le parole: «possono essere realizzate anche», sono aggiunte le seguenti parole: «nelle cave dismesse e». 2. Le imprese incaricate delle attivita' di demolizione a seguito di ordinanze sindacali, iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, possono effettuare il trasporto dei rifiuti, provenienti dalle demolizioni stesse, classificati con CER 20 03 99, sino ai siti di stoccaggio provvisorio di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3767 del 15 maggio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, in deroga all'art. 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Le utenze domestiche produttrici di rifiuti derivanti dalle ristrutturazioni immobiliari degli edifici classificati in categoria «A» possono conferire i citati materiali al soggetto che gestisce il Servizio pubblico entro il limite quantitativo di 1.000 chilogrammi o 1.000 litri, in deroga a quanto disposto dall'art. 193, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Al fine di garantire un adeguato livello di tutela ambientale, anche attraverso meccanismi di tracciabilita', i contributi dovuti per gli edifici classificati in categoria «A» sono corrisposti ai proprietari degli immobili previa presentazione di adeguata certificazione, rilasciata dal gestore del servizio pubblico, attestante l'avvenuto corretto conferimento dei rifiuti prodotti al servizio pubblico locale. 4. Dopo il comma 6 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3767 del 15 maggio 2009, e' aggiunto il seguente: «6-bis. Il Commissario delegato di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, provvede, entro 24 mesi dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, alla rimozione delle macerie e al ripristino dei siti di cui al comma 6». 5. Al fine di accelerare la rimozione dei rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonche' di quelli provenienti dalle attivita' di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma in questione, il Commissario delegato provvede: a) ad individuare i siti da destinare a stoccaggio provvisorio e discarica per i rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonche' quelli provenienti dalle attivita' di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma in questione, ivi compresi quelli di cui quelli all'art. 19, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009; b) a progettare, realizzare, autorizzare e affidare la gestione, delle attivita' nei siti di cui al punto precedente nonche' gli impianti di selezione, di trattamento, di recupero e di smaltimento dei rifiuti suddetti. 6. Il Commissario delegato, attesa l'urgenza di attivare i siti da destinare a deposito preliminare e discarica per i rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati nonche' quelli provenienti dalle attivita' di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma in questione, previa notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del decreto legislativo n. 152/2006 cosi' come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, del ricorso alla procedura di cui all'art. 2, comma 3, della direttiva 85/337/CEE, modificata dalle direttive 97/11/CEE e 2003/35/CEE, sottopone i progetti dei predetti impianti ad una procedura accelerata di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale. 7. Il Commissario delegato attiva la procedura di cui al comma 6 avvalendosi dei competenti uffici regionali, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali allo scopo destinate nel bilancio regionale, che mettono a disposizione del pubblico e della Commissione europea le informazioni relative alla decisione di esenzione, le ragioni per cui e' stata concessa, gli elementi progettuali, la relazione di compatibilita' ambientale redatta secondo i criteri dell'allegato IV della direttiva medesima. Le eventuali osservazioni devono pervenire ai competenti uffici regionali entro quindici giorni dall'avviso al pubblico. La procedura deve essere conclusa entro il termine massimo di venti giorni. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso, la decisione e' rimessa al presidente della regione Abruzzo, che si esprime inderogabilmente entro i successivi cinque giorni. Contestualmente all'avvio della procedura sono avviati i lavori per l'attivazione dei siti, mentre l'autorizzazione all'esercizio degli impianti e' subordinata alla conclusione della procedura ed al rispetto delle eventuali prescrizioni dettate. 8. Per l'adozione di tutte le iniziative di cui al presente articolo, il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi di societa' specializzate a totale capitale pubblico, in possesso delle necessarie capacita' tecniche, designate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il riconoscimento, a favore dei medesimi organismi, dei costi, preventivamente autorizzati dal Commissario delegato. 9. Per l'attuazione delle attivita' previste dal presente articolo e' destinato al Commissario delegato un importo massimo di euro 30.000.000,00, a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.