Art. 13 
 
  1. All'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3813 del 29 settembre 2009, dopo le parole:  «possono
essere realizzate anche», sono aggiunte le  seguenti  parole:  «nelle
cave dismesse e». 
  2. Le imprese incaricate delle attivita' di demolizione  a  seguito
di  ordinanze  sindacali,   iscritte   all'Albo   nazionale   gestori
ambientali ai sensi dell'art. 212, comma 8, del  decreto  legislativo
n. 152/2006  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  possono
effettuare il trasporto dei rifiuti,  provenienti  dalle  demolizioni
stesse, classificati con CER 20 03 99, sino  ai  siti  di  stoccaggio
provvisorio di cui all'ordinanza del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3767 del 15 maggio 2009  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  in  deroga  all'art.  212,  comma   5,   del   decreto
legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  3. Le utenze domestiche  produttrici  di  rifiuti  derivanti  dalle
ristrutturazioni immobiliari degli edifici classificati in  categoria
«A» possono conferire i citati materiali al soggetto che gestisce  il
Servizio pubblico entro il limite quantitativo di 1.000 chilogrammi o
1.000 litri, in deroga a quanto disposto dall'art. 193, comma 4,  del
decreto  legislativo  n.  152/2006  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni. Al fine di garantire  un  adeguato  livello  di  tutela
ambientale,  anche  attraverso  meccanismi   di   tracciabilita',   i
contributi dovuti per gli edifici classificati in categoria «A»  sono
corrisposti ai proprietari degli  immobili  previa  presentazione  di
adeguata  certificazione,  rilasciata  dal   gestore   del   servizio
pubblico, attestante l'avvenuto  corretto  conferimento  dei  rifiuti
prodotti al servizio pubblico locale. 
  4. Dopo il comma 6 dell'art. 1 dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri n. 3767 del 15 maggio  2009,  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «6-bis. Il Commissario delegato di cui all'art. 1 del decreto-legge
30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla  legge
26 febbraio 2010, n. 26,  provvede,  entro  24  mesi  dalla  data  di
pubblicazione della presente ordinanza, alla rimozione delle  macerie
e al ripristino dei siti di cui al comma 6». 
  5. Al fine di accelerare la rimozione  dei  rifiuti  derivanti  dal
crollo degli edifici pubblici e privati nonche' di quelli provenienti
dalle attivita' di demolizione degli edifici danneggiati dal sisma in
questione, il Commissario delegato provvede: 
    a) ad individuare i siti da destinare a stoccaggio provvisorio  e
discarica per i rifiuti derivanti dal crollo degli edifici pubblici e
privati nonche' quelli provenienti  dalle  attivita'  di  demolizione
degli edifici danneggiati dal sisma in questione, ivi compresi quelli
di cui quelli all'art. 19, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009; 
    b) a progettare, realizzare, autorizzare e affidare la  gestione,
delle attivita' nei siti di  cui  al  punto  precedente  nonche'  gli
impianti di selezione, di trattamento, di recupero e  di  smaltimento
dei rifiuti suddetti. 
  6. Il Commissario delegato, attesa l'urgenza di attivare i siti  da
destinare a deposito preliminare e discarica per i rifiuti  derivanti
dal  crollo  degli  edifici  pubblici  e   privati   nonche'   quelli
provenienti dalle attivita' di demolizione degli edifici  danneggiati
dal sisma in questione, previa notifica alla Commissione europea,  ai
sensi dell'art. 6, comma 11,  del  decreto  legislativo  n.  152/2006
cosi' come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.  4,
del ricorso  alla  procedura  di  cui  all'art.  2,  comma  3,  della
direttiva  85/337/CEE,  modificata  dalle   direttive   97/11/CEE   e
2003/35/CEE, sottopone  i  progetti  dei  predetti  impianti  ad  una
procedura  accelerata  di  valutazione  di  impatto   ambientale   di
competenza regionale. 
  7. Il Commissario delegato attiva la procedura di cui  al  comma  6
avvalendosi  dei  competenti  uffici  regionali,  nell'ambito   delle
risorse umane, finanziarie e strumentali  allo  scopo  destinate  nel
bilancio regionale, che mettono a disposizione del pubblico  e  della
Commissione  europea  le  informazioni  relative  alla  decisione  di
esenzione, le  ragioni  per  cui  e'  stata  concessa,  gli  elementi
progettuali,  la  relazione  di  compatibilita'  ambientale   redatta
secondo i criteri  dell'allegato  IV  della  direttiva  medesima.  Le
eventuali  osservazioni  devono  pervenire   ai   competenti   uffici
regionali entro quindici giorni dall'avviso al pubblico. La procedura
deve essere conclusa entro il termine massimo  di  venti  giorni.  In
caso di mancata espressione del parere o  di  motivato  dissenso,  la
decisione e' rimessa al presidente  della  regione  Abruzzo,  che  si
esprime  inderogabilmente   entro   i   successivi   cinque   giorni.
Contestualmente all'avvio della procedura sono avviati i  lavori  per
l'attivazione dei siti, mentre l'autorizzazione  all'esercizio  degli
impianti e'  subordinata  alla  conclusione  della  procedura  ed  al
rispetto delle eventuali prescrizioni dettate. 
  8. Per l'adozione  di  tutte  le  iniziative  di  cui  al  presente
articolo, il Commissario delegato  e'  autorizzato  ad  avvalersi  di
societa' specializzate a totale capitale pubblico, in possesso  delle
necessarie capacita' tecniche, designate dal Ministero  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, con  il  riconoscimento,  a
favore dei medesimi organismi, dei costi, preventivamente autorizzati
dal Commissario delegato. 
  9. Per l'attuazione delle attivita' previste dal presente  articolo
e' destinato al Commissario  delegato  un  importo  massimo  di  euro
30.000.000,00, a valere sulle risorse di cui all'art.  14,  comma  5,
del  decreto-legge  28  aprile   2009,   n.   39,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.